La verifica circa la titolarità effettiva deve essere fatta verificando il superamento della soglia del 25 per cento per ogni livello di proprietà
L’individuazione del titolare effettivo in taluni casi risulta particolarmente complessa
In una recente nota (n. 1/2023, dal titolo Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali) Assonime, l’Associazione delle società per azioni, mette in evidenza alcuni profili interessanti legati all’individuazione del titolare effettivo di una società.
Si tratta evidentemente di una questione particolarmente importante, alla luce delle ultime e sempre più stringenti normative (in tema di antiriciclaggio ed evasione fiscale) legate alla titolarità effettiva.
Il titolare effettivo, la cui individuazione in taluni casi risulta particolarmente complessa, è il soggetto che gestisce, detiene controlla una società e/o nei cui confronti o nell’interesse del quale in ultima istanza sono destinate o eseguite le operazioni societarie.
In tale ambito, di particolare interesse sono le considerazioni di Assonime con riferimento dell’individuazione del titolare effettivo attraverso la proprietà indiretta, che continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti tra gli addetti ai lavori.
Come si individua il titolare effettivo?
Nei casi di proprietà indiretta, come specificato dall’art. 20 comma 1 del DLgs. 231/2007, un metodo per individuare il titolare effettivo consiste nell’identificarlo mediante la verifica della percentuale di partecipazioni da questo detenuta.
Più in particolare, costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Tuttavia, come messo in evidenza da Assonime, occorre comprendere quale linea interpretativa seguire per il calcolo della soglia del 25 per cento, posto che esistono almeno tre criteri di calcolo, a seconda che si tenga in considerazione:
- del capitale del cliente, in base al criterio del controllo
- del capitale del cliente attraverso l’applicazione del c.d. criterio del moltiplicatore
- del capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.
E invero, benché dal tenore letterale della normativa citata sembrerebbe potersi desumere che la soglia deve essere calcolata tenendo conto del capitale del cliente in relazione al criterio del controllo, Assonime rileva che nell’ambito della prassi spesso la verifica della soglia partecipativa del 25 per cento è fatta tenendo conto del capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.
In considerazione del fatto che non si possono qualificare titolari effettivi tutti i componenti degli organi di amministrazione e i dirigenti apicali, nell’ambito di questa contrapposizione tra prassi e normativa, sottolinea Assonime, bisognerebbe propendere per la soluzione interpretativa offerta dalla prassi in quanto più in linea con la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Nei considerando di detta proposta, infatti, si fa riferimento al fatto che la valutazione della soglia del 25 per cento deve essere fatta tenendo conto di ogni livello di proprietà, in quanto è rilevante a tal fine ogni legame del soggetto con l’assetto proprietario.