Il notaio, insieme al cancelliere del tribunale, è il soggetto chiamato a ricevere la dichiarazione di rinuncia
Rinunciare all’eredità non implica la perdita di tutti i diritti legati alla successione
La rinuncia all’eredità
Il chiamato all’eredità, oltre che accettare il patrimonio allo stesso destinato da parte del de cuius, ha diritto, all’opposto, di rinunciare a quanto gli spetta.
La rinuncia all’eredità, infatti, configura il diritto a non accettare l’eredità quando questa, per diverse ragioni, può pregiudicare i diritti del chiamato o, in ogni caso, non rappresenta dal punto di vista patrimoniale (e non) un fattore positivo: il caso tipico è quello del chiamato che rinuncia all’eredità perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti.
L’art. 519 c.c. disciplina la rinuncia all’eredità stabilendo che questa, per avere efficacia, deve essere espressamente manifestata dal chiamato, con apposito atto. Più in particolare, a mente della richiamata norma, la rinuncia all’eredità dovrà farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
Ove la rinuncia non venisse fatta seguendo queste formalità si intenderà come non avvenuta. Altrimenti detto, in mancanza del rispetto delle formalità previste dalla legge, la rinuncia sarà considerata invalida e, conseguentemente, il rinunciante verrà considerato ancora alla stregua di un chiamato all’eredità.
La ragione che spiega la decisione del legislatore di subordinare l’efficacia della rinuncia al perfezionamento da parte del chiamato di un atto formale e solenne si individua nella volontà di indurre quest’ultimo ad attentamente ponderare la scelta che sta per compiere. Scelta che, successivamente, attraverso l’iscrizione dell’atto di rinuncia nel registro delle successioni verrò messa a conoscenza anche di eventuali terzi interessati.
Alcuni principi legati alla rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità:
- dovrebbe essere presentata prima della presentazione della denuncia di successione
- dovrebbe essere presentata prima di dividere l’eredità
- non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine
- non può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa
- è sempre revocabile, a differenza invece di ciò che accade con l’accettazione che è sottoposta al termine di prescrizione di dieci anni
Perdere il diritto di rinunciare
Il chiamato all’eredità si trova nella condizione di essere costretto ad accettarla, perdendo pertanto ogni facoltà di rinuncia, se ha sottratto, venduto o donato i beni di appartenenza del defunto. Queste condotte, infatti, che determinano un potere di disposizione sui beni del de cuius, integrano una forma di accettazione tacita dell’eredità.
Chi può rinunciare all’eredità
Premesso che, come anzidetto, la rinuncia deve essere presentata da un notaio o deve essere ricevuta dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, tutti hanno diritto di rinunciare all’eredità. Se il chiamato è maggiorenne potrà presentare la rinuncia personalmente; se, invece, si tratta di minorenne, l’atto di rinuncia dovrà essere presentato dai genitori in rappresentanza.
Cosa si salva dalla rinuncia
Rinunciare all’eredità non implica la perdita di tutti i diritti legati alla successione. Infatti il rinunciante non perderà i legati di cui è destinatario, giacché la qualità di erede e di legatario sono indipendenti tra di loro. Nello stesso senso, il rinunciante può tenere le donazioni di cui sia stato beneficiato dal de cuius.
Ma non è tutto. La rinuncia all’eredità non determina la perdita dei diritti derivanti dalla liquidazione del Tfr o la perdita della liquidazione di una assicurazione sulla vita.
Attenzione
Non è possibile rinunciare solo a una parte dell’eredità. Infatti, l’art. 520 c.c. specifica che è nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
La rinuncia all’eredità può essere solo gratuita. Non è possibile, in buona sostanza, rinunciare all’eredità dietro corrispettivo. Infatti, rinunciare a fronte dell’accettazione di un pagamento implica l’accettazione dell’eredità.
Rinuncia all’eredità dopo la successione
La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis Tus) è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità.
L’assolvimento di detto adempimento è consentito esclusivamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione.