Rientro in Italia per stranieri: la polizza vita non equivale alla pensione

I pensionati stranieri interessati a trasferirsi in Italia possono fruire sui redditi da pensione estera di un’imposta sostitutiva agevolativa pari al 7%
Rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente
Il quesito sottoposto all’agenzia
Un soggetto, persona fisica, residente in Germania, interpella l’Agenzia al fine di chiedere chiarimenti in merito al suo intento di trasferirsi in Italia fruendo del regime fiscale agevolativo previsto per i pensionati stranieri.
Nel caso specifico, di cui all'interpello n. 246/2023, l’istante rappresenta all’Agenzia che percepisce una rendita vitalizia erogata da un ente privato tedesco in base ad una polizza di assicurazione sulla vita.
A tal proposito, l’istante, mosso dall’intento di trasferire la sua residenza dalla Germania all’Italia, chiede se ai fini fiscali le erogazioni ricevute in funzione della polizza vita gli permettono di accedere al regime di cui all’art. 24ter Tuir, riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
Il regime fiscale previsto per i pensionati esteri
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, l'articolo 24ter Tuir stabilisce che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, o avente una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono:
- optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. Con un periodo di validità complessiva dell’agevolazione pari a 10 anni.
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Le precisazioni dell’Agenzia sul regime per i pensionati esteri
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni o territori possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, con imposta sostitutiva con aliquota del 7 per cento, da applicarsi:
- per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione
- complessivamente per 10 anni.
L'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda redditi da pensione.
In linea generale, pertanto, ricadono nel regime, tutti coloro che sono destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. In particolare, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Detto regime, spiega l’Agenzia, esclude i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Ciò chiarito, continua l’Agenzia:
- rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente
- l'espressione normativa le pensioni di ogni genere porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
Le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi assimilati alle pensioni, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare.
La polizza sulla vita non equivale alla pensione
In conclusione dell’interpello in esame, chiariti i requisiti e i termini di operatività del regime fiscale destinato ai pensionati esteri, l’Agenzia (riferendosi al caso di specie) spiega che quando la sottoscrizione della polizza (da cui deriva una rendita vitalizia) è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico ¬ pensionistico, ma discende unicamente da un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato, si deve escludere l’operatività del regime per i pensionati esteri.
Infatti, il regime per i pensionati esteri è escluso se la sottoscrizione della polizza non ha finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale.