Rientro in Italia per stranieri: la polizza vita non equivale alla pensione

Nicola Dimitri
9.3.2023
Tempo di lettura: 3'
Il regime per i pensionati esteri è escluso se la sottoscrizione di una polizza che da diritto a rendita vitalizia non ha finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale

I pensionati stranieri interessati a trasferirsi in Italia possono fruire sui redditi da pensione estera di un’imposta sostitutiva agevolativa pari al 7%

Rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente

Il quesito sottoposto all’agenzia

Un soggetto, persona fisica, residente in Germania, interpella l’Agenzia al fine di chiedere chiarimenti in merito al suo intento di trasferirsi in Italia fruendo del regime fiscale agevolativo previsto per i pensionati stranieri.

Nel caso specifico, di cui all'interpello n. 246/2023, l’istante rappresenta all’Agenzia che percepisce una rendita vitalizia erogata da un ente privato tedesco in base ad una polizza di assicurazione sulla vita.

A tal proposito, l’istante, mosso dall’intento di trasferire la sua residenza dalla Germania all’Italia, chiede se ai fini fiscali le erogazioni ricevute in funzione della polizza vita gli permettono di accedere al regime di cui all’art. 24­ter Tuir, riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.


Il regime fiscale previsto per i pensionati esteri

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, l'articolo 24­ter Tuir stabilisce che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, o avente una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono:

  • optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. Con un periodo di validità complessiva dell’agevolazione pari a 10 anni.




Vuoi approfondire l'argomento? Come fare per avere accesso alle agevolazioni fiscali previste per i pensionati esteri?
Con il servizio Chiedi agli esperti di We Wealth puoi contattare gratuitamente un professionista che ti potrà guidare nella scelta dei migliori investimenti e nella gestione del tuo patrimonio. Fai una domanda a uno dei 300 esperti disponibili su We Wealth.

Le precisazioni dell’Agenzia sul regime per i pensionati esteri

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni o territori possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, con imposta sostitutiva con aliquota del 7 per cento, da applicarsi:

  • per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione
  • complessivamente per 10 anni.

L'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda redditi da pensione

In linea generale, pertanto, ricadono nel regime, tutti coloro che sono destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. In  particolare, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati

Detto regime, spiega l’Agenzia, esclude i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Ciò chiarito, continua l’Agenzia:

  • rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli  emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di  lavoro dipendente 
  • l'espressione normativa le pensioni di ogni genere porta a considerare  ricomprese nell'ambito di operatività anche  tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Le  prestazioni  pensionistiche  integrative  erogate  ad  un  soggetto  che  trasferisce  la  residenza  fiscale  in  Italia,  erogate  da  un  fondo  previdenziale  professionale  estero  o  erogate  tramite  una  società  di  assicurazione  estera,  corrisposte  in  forma  di  capitale  o  rendita,  sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi  assimilati alle pensioni, in quanto alle stesse prestazioni  non si applica la disciplina della previdenza complementare.


La polizza sulla vita non equivale alla pensione

In conclusione dell’interpello in esame, chiariti i requisiti e i termini di operatività del regime fiscale destinato ai pensionati esteri, l’Agenzia (riferendosi al caso di specie) spiega che quando la sottoscrizione della polizza  (da cui deriva una rendita vitalizia) è  di  natura  volontaria  e l'erogazione  delle  prestazioni  non  richiede il  raggiungimento  di  alcun  requisito  anagrafico  ¬  pensionistico, ma discende unicamente da un contratto  di  assicurazione  sulla  vita,  stipulato  con  un  ente  privato,  si deve escludere l’operatività del regime per i pensionati esteri.

Infatti, il regime per i pensionati esteri è escluso se la sottoscrizione della polizza non ha finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale.


Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

Cosa vorresti fare?