I non residenti che intendono beneficiare del regime fiscale forfetario devono integrare due requisiti: risiedere in uno Stato Ue e produrre in Italia il 75% dell’ammontare complessivo dei redditi
La legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del regime forfetario: ha introdotto un nuovo requisito di accesso e una nuova causa di esclusione, con un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica
Il regime agevolato, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 519/2021, potrà essere applicato anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che risiedono in uno Stato membro dell’Ue e che producono in Italia redditi per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Nello specifico, la contribuente chiedeva all’amministrazione finanziaria se l’eventuale trasferimento potesse precludere l’inquadramento della propria posizione fiscale all’interno del regime agevolato.
E invero, sciogliendo i dubbi manifestati dall’istante, il parere reso dall’Agenzia afferma che, al netto della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, il trasferimento all’estero se accompagnato dalla produzione della maggior parte dei redditi in Italia non è causa ostativa per accedere (o continuare ad applicare) al regime forfetario.
La disciplina che governa l’accesso al regime forfetario prevede che possono fruirne i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
– conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;
– sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Al reddito imponibile, di chi fruisce del regime forfetario, si applica un’unica imposta nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste.
L’imposta sostitutiva, inoltre, è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; se l’attività da intraprendere non costituisce prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; se l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente – nel caso si tratti di proseguimento di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto – non supera il limite che consente l’accesso al regime.