È preclusa l’opzione alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive per il periodo d’imposta di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Quanto agli oneri documentali si evidenzia l’obbligo di apposizione della firma elettronica con marca temporale
L’Agenzia delle entrate ha aperto la consultazione pubblica (che si chiuderà il prossimo 3 febbraio) per raccogliere osservazioni e proposte di modifica alla bozza di circolare sulla disciplina del nuovo patent box.
I commenti ricevuti potranno essere recepiti nella versione definitiva della circolare.
I riferimenti normativi del nuovo Patent box
Come noto, con l’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (nel seguito D.L. 146/21), convertito dalla legge 215/ 2021 è stato introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale, collegato all’utilizzo nell’ambito di un’attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2022 ha apportato ulteriori modifiche al predetto articolo 6 del D.L. n. 146/21.
In buona sostanza, il regime agevolativo opzionale introdotto con la nuova norma consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili
Finalità dell’istituto
Il nuovo regime Patent box rientra nell’alveo dei regimi, introdotti anche in altri Stati, finalizzati a incentivare la creazione e lo sfruttamento economico di beni immateriali nell’esercizio di attività di impresa.
L’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore.
La novella legislativa indipendentemente dalla circostanza che le attività di ricerca e sviluppo siano svolte direttamente all’interno dell’azienda o siano in tutto o in parte esternalizzate a terzi indipendenti, presuppone l’effettuazione di investimenti, volti a creare e potenziare alcune tipologie di beni intangibili da impiegare nelle attività di impresa, in relazione ai quali l’investitore deve gestire e mantenere la piena assunzione dei rischi tecnici e finanziari, cui è collegato il godimento degli eventuali futuri benefici, compresi quelli di natura fiscale.
Requisiti soggettivi
Ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale è necessario che i soggetti titolari di reddito d’impresa assumano la veste di investitori (quindi, procedano all’assunzione del rischio), intendendosi per tali coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile.
Al contrario, sono esclusi dalla definizione di investitori coloro che – pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile – non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti.
In buona sostanza, in linea con il principio Ocse c.d. “nexus approach”, per fruire dell’agevolazione occorre che colui che esercita l’opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo: è necessario, infatti, che vi sia collegamento tra il godimento dell’agevolazione e l’effettivo svolgimento di un’attività economica nell’ambito della quale venga svolta attività di ricerca che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione, protezione e accrescimento del bene stesso.
Ambito oggettivo
I beni immateriali agevolabili sono:
- software protetto da copyright
- brevetti industriali (inclusi brevetti per invenzione, invenzioni biotecnologiche, brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori)
- disegni e modelli, giuridicamente tutelati
- due o più beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Come opera l’agevolazione?
A differenza del precedente patent box (basato su un meccanismo di detassazione dell’extra-profitto derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali) il nuovo regime prevede una deduzione fiscale attraverso una maggiorazione ai fini del reddito d’impresa e dell’Irap dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti sui beni immateriali agevolabili.
Più in particolare, il nuovo regime prevede una maggiore deducibilità fiscale nella misura del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali agevolati.
I costi agevolabili sono quelli sostenuti nello svolgimento delle attività rilevanti che comportano lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali ai fini della determinazione della variazione in diminuzione del reddito imponibile e del valore della produzione netta.
Le spese agevolabili, rilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110 per cento, sono:
- spese per il personale titolare direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa
- spese per servizi di consulenza
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati
- spese relative alle attività di prevenzione della contraffazione e gestione dei contenziosi a ciò collegati.
Tra le novità relative agli oneri documentali, si evidenzia l’obbligo di apposizione della firma elettronica con marca temporale. Su questo punto, con riferimento al primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime, è previsto un ampliamento di 6 mesi dei termini per l’apposizione della marca temporale sulla documentazione idonea.