La responsabilità si estende ad ogni genere di professionista, ricadendo in detta ampia categoria tutti coloro che di fatto sono coinvolti nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale, avvocati commercialisti, intermediari finanziari o bancari
L’aggravante si configura se il fatto di reato è commesso nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale
Sussiste una responsabilità aggravata a carico del
professionista che presta consulenza nella predisposizione degli schemi
fraudolenti a favore del cliente.
Anzi, le pene sono aumentate delle metà se
l’attività è svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o
bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di
evasione fiscale.
Così recita il 3 comma dell’art. 13 bis, D.l. 74/2000, il quale configura una specifica aggravante a carico del professionista che è responsabile se, attraverso la consulenza prestata al proprio cliente, supporta quest’ultimo nell’attuazione di un sistema fraudolento.
Sul punto si è recentemente spesa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23095 del 2022, nelle cui motivazioni ha affermato che la succitata disposizione, di cui al DLgs. n. 74 del 2000, prevede l’aumento della metà della pena se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario.
Ebbene, come sottolineano i giudici di legittimità, l’aggravante si configura se il fatto di reato commesso nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale è posto in essere da un “professionista”.
Siffatta circostanza non è di poco conto. La Corte di Cassazione fa un riferimento generico alla figura del “professionista” con ciò estendendo, potenzialmente, detta responsabilità, a qualunque soggetto e a qualunque attività professionale che legittimamente involga la consulenza fiscale.
Non è un caso se nella sentenza in commento i giudici richiamano un’altra precedente pronuncia Cass. Sez. 3, n. 36212 del 3.4.2019, in cui la giurisprudenza penale di legittimità ha affermato che è doveroso attribuire alla nozione di professionista, in assenza di richiami specifici, un significato sostanziale, ricomprendendovi cioè chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell’esercizio della sua professione (dunque commercialisti, avvocati, consulenti finanziari e bancari e così via).
Venendo al caso oggetto di sentenza, i giudici di
legittimità si sono pronunciati sulla responsabilità di un commercialista ritenuto
responsabile di aver operato in modo continuativo, e per un lasso importante di
tempo, in favore di un determinato meccanismo fraudolento posto in essere a
favore del proprio cliente che operava attraverso scatole vuote.
La conclusione che si può trarre da questa pronuncia, che
prende le mosse dal dato normativo di cui all’art. 13 bis del Dl. 74/2000, è che
non solo vi è una responsabilità aggravata in capo al professionista che consapevolmente,
per certi versi, supporta o foraggia attraverso la sua competenza schemi fraudolenti,
ma che detta responsabilità si estende ad ogni genere di professionista,
ricadendo in detta ampia categoria tutti coloro che di fatto sono coinvolti nell’esercizio
dell’attività di consulenza fiscale.