Prorata Iva e beni strumentali ammortizzabili: la risposta dell’Agenzia

Nicola Dimitri
1.9.2023
Tempo di lettura: 3'
Per beni oggetto dell'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata

Ai fini del calcolo della percentuale di detrazione Iva, si deve far riferimento alla definizione di "beni ammortizzabili" rilevante ai fini delle imposte dirette

Per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili

Con una recente risposta a interpello, n. 413 del 2023, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito al diritto del contribuente di detrarre l’Iva.

Più in particolare, il tema affrontato fa riferimento alla disciplina di cui all’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a mente del quale: è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.


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La disciplina della detraibilità dell’Iva

Fermo restando che non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, come chiarito dall’Agenzia, per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell'Iva spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili, e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione calcolata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nel corso del medesimo anno. 

Quest’ultimo aspetto riferisce al c.d. prorata di detrazione, da applicare a tutta l'imposta ''a monte'' e non soltanto a quella relativa a beni e servizi ad uso promiscuo.


Beni d’investimento

Come ha messo in chiaro l’Agenzia, in relazione al caso di specie, sono esclusi dal prorata di detrazione le cessioni dei beni d'investimento; più nel dettaglio, queste operazioni sono escluse se non rientrano nell'attività professionale abituale del soggetto passivo.

Richiamando la giurisprudenza della Corte europea, l’Agenzia specifica che è escluso dal calcolo del prorata il fatturato relativo alla vendita di beni da investimento allorché questa vendita riveste un carattere inusuale rispetto all'attività tipica del soggetto passivo.

Il concetto di beni d’investimento benché sia declinabile secondo il diritto interno con l’espressione beni ammortizzabili, non comprende quei beni la cui vendita non riveste, per il soggetto passivo interessato, il carattere di un’attività economica usuale.


Detrazione Iva e beni strumentali ammortizzabili

Per beni oggetto dell'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc.) e per beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività propria si intende quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio di detta attività.

Per ''attività propria dell'impresa'', quella normalmente esercitata, si deve intendere quella che abitualmente viene esercitata dall'imprenditore e 

In definitiva, per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, al fine di evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui esse non riflettano l'attività professionale del soggetto.

Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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