La presunzione legale di maggior reddito quando fondata sulle operazioni bancarie e relativa alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa rileva solo sui movimenti di versamento
Non può dedursi una maggiore capacità contributiva del contribuente solo in considerazione dei prelevamenti da questo effettuati dai fondi o dai depositi
Il principio che giustifica e legittima la presunzione dell’autorità è il seguente: l’atto del “versare” del contribuente può essere sinonimo di un incasso in nero. L’atto del “prelevare” può essere sinonimo di un acquisto non tracciabile, destinato alla rivendita, di beni o servizi.
Altrimenti detto, il fisco ritiene lecito presumere che il versamento/prelievo, ove non giustificato, possa essere attribuibile ad una disponibilità effettiva ma non dichiarata.
Poiché dalle indagini bancarie e finanziarie è possibile ricostruire il reddito del contribuente, e quindi individuare eventuale sommerso o reddito occulto, il fisco ritiene che ogni movimento possa – potenzialmente – costituire reddito imponibile: in questi termini, ad avviso dell’autorità finanziaria, tutti i movimenti bancari ove non giustificati, consentono di operare una rettifica in aumento del reddito e sarà compito del contribuente dimostrare la prova contraria.
In particolare, la soglia al di sotto della quale la presunzione non opera è pari a 1000 euro giornalieri e 5000 euro mensili. Dunque, solo i prelievi che superano questi importi, nel lasso di tempo ad essi riferito, assumono rilevanza quali elementi posti alla base delle rettifiche e degli accertamenti.
E invero, la Corte di Cassazione è recentemente tornata su questo tema e, nell’ordinanza n. 25813/2021, ha ribadito che la presunzione legale di maggior reddito fondata sulle operazioni bancarie si applica a tutte le tipologie di contribuenti, comprese, dunque, le persone fisiche che non esercitano attività di impresa.
Allo stesso tempo, però, i giudici della Suprema corte hanno evidenziato che, con riferimento a quest’ultima categoria di contribuenti (persone fisiche che non esercitano attività di impresa) la presunzione di maggior reddito rileverà solo per i movimenti bancari di versamento e non di prelievo.
Nel caso di specie, il fisco contestava ad un contribuente redditi diversi (maggiori) a seguito del fatto che, da un accertamento bancario, erano emersi prelievi non giustificati. Ebbene, secondo l’ordinanza n. 25813/2021 della Cassazione, in relazione a questa specifica categoria di contribuente, rilevano solo i movimenti di versamento; non potendosi dedurre una maggiore capacità contributiva dai prelevamenti di fondi.