È sempre più diffuso l’utilizzo di polizze vita a contenuto finanziario
I redditi derivanti dalle polizze unit linked assumono natura di redditi di capitale e come tali sono soggetti a imposta sostitutiva in misura pari al 26%
Nel panorama degli strumenti assicurativi previsti dal nostro ordinamento un posto di primo piano è rivestito dalle polizze unit linked.
Detto strumento, infatti, si contraddistingue per la sua capacità di rispondere tanto ad esigenze di gestione patrimoniale dell’assicurato, nel corso della sua vita, quanto per garantire le tutele patrimoniali opportune al momento del decesso.
Di cosa si tratta?
Le unit linked sono formalmente contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici di borsa o panieri azionari (index linked).
Più in particolare, si tratta di polizze sulla vita che, dal punto di vista normativo, rappresentano un atto tra vivi e permettono al contraente di pianificare la gestione del patrimonio per il momento successivo al decesso e possono essere liquidate a favore di qualunque beneficiario.
Esse sono qualificate alla stregua di polizze Ramo III, le cui prestazioni sono collegate al valore di fondi d’investimento o di fondi interni (unit linked).
Quali vantaggi?
- Le unit linked possono essere liquidate a favore di qualunque beneficiario.
- Il soggetto beneficiario individuato dall’assicurato al momento della scadenza di validità della polizza o al momento del decesso del sottoscrittore riceverà una somma corrispondente al valore delle attività finanziarie contenute nel fondo sottostante.
- Le somme liquidate ai beneficiari non rientrano nell’attivo ereditario
- L’istituto della collazione potrà essere fatto valere dagli eredi solo sui premi pagati dal contraente nella polizza di assicurazione sulla vita.
- Le somme che l’impresa di assicurazione riconosce al beneficiario indicato dall’assicurato in vita non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare, dunque a pignoramento o a sequestro conservativo.
Ambito fiscale
Le unit linked si contraddistinguono anche in punto di efficienza fiscale. Poiché il capitale assicurato con le unit linked – vale a dire le somme liquidabili ai beneficiari – non concorre a formare l’attivo ereditario, questo sarà esente dalle imposte di successione.
Inoltre, è bene tenere a mente che, poiché nel caso di polizze unit linked opera l’istituto del tax deferral, i redditi inclusi nelle polizze vita saranno tassabili esclusivamente in caso di riscatto o al momento del rimborso della polizza.
Tuttavia, come messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 282/2022, il reddito derivante dalle polizze unit linked, ha natura di reddito di capitale, ed è soggetto a tassazione in misura pari al 26%.