In materia di polizze vita, occorre prestare attenzione alle eventuali criticità che possono sorgere quando si designano genericamente, quali potenziali beneficiari dell’indennizzo, gli eredi legittimi
È sempre opportuno, all’interno della polizza vita, individuare in modo specifico i soggetti che si intende far beneficiare dell’indennizzo, unitamente alla misura dell’indennità da trasmettere loro
E invero, appreso della ripartizione dell’indennizzo in questo senso effettuata, il fratello del de cuius, dapprima – in sede di primo grado – la contestava sostenendo che l’indennizzo andasse diviso non in cinque ma in due quote uguali (dunque una destinata per intero a lui, in quanto fratello, e l’altra a favore dei quattro nipoti) e, in seguito, in sede di appello, otteneva una condanna a carico della compagnia di assicurazione; obbligata dai giudici a versare la maggior somma a suo favore.
A fronte di questa condanna, la compagnia ricorreva alla Suprema Corte, chiedendo di risolvere gli aspetti controversi della vicenda: vale a dire se le clausole delle polizze vita che individuano come beneficiari, in modo generico, gli “eredi” identificano i soggetti che, in astratto, rivestono detta qualità o, invece, coloro che sono realmente destinatari dell’eredità; nonchè se l’indennizzo debba ricalcare la misura delle quote ereditarie o debba essere diviso in parti uguali.
Le Sezioni Unite, investite del ricorso, partendo dall’assunto che la designazione dei beneficiari di una polizza sulla vita è un atto inter vivos con effetti post mortem, in primo luogo, hanno statuito che la generica individuazione degli “eredi” individua coloro che, alla morte dell’assicurato rivestono effettivamente tale qualità per legge o per testamento.
Pertanto, alla luce della pronuncia presa in esame, si può ritenere che in presenza di una pluralità di eredi, l’indennizzo assicurativo deve essere ripartito in parti uguali tra tutti coloro che rivestano la suddetta qualità, ferma la libertà dello stipulante di indicare un differente criterio di ripartizione.
La pronuncia appena esaminata consente di trarre una conclusione: è sempre consigliabile, all’interno di una polizza assicurativa individuare in modo specifico i soggetti nei cui confronti si intende garantire il passaggio dell’indennizzo.