Il regime fiscale di favore, consente l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana
L’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano. Ciò che rileva è che sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero
Agevolazioni per i pensionati: profili generali
Sono molti gli Stati europei (e non) che per attrarre sul territorio nuovi contribuenti, preferibilmente ad alte capacità reddituali, hanno introdotto nel tempo agevolazioni fiscali per determinate categorie di soggetti. Tra queste categorie rientra anche quella dei pensionati.
Anche l’Italia, oltre che il Portogallo o la Grecia, ad esempio, dal 2019 prevede un regime fiscale agevolato per i contribuenti che percepiscono pensione di fonte estera e che decidono di trasferire la propria residenza nel territorio dello Stato.
L’obiettivo perseguito dal legislatore con questa misura è quello di attrarre capitale umano straniero e stimolare la crescita di alcuni territori del Sud.
In linea generale, come previsto dal comma 1 dell’articolo 24-ter del Tuir, il regime agevolato in esame consente ai contribuenti di optare per l’imposta sostitutiva Irpef con aliquota al 7% sui redditi prodotti all’estero in luogo della disciplina ordinaria. Inoltre, il regime fiscale di favore consente l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana; e l’esonero dal pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe.
Quali requisiti?
Per accedere al regime agevolativo dedicato ai pensionati, che prevede come beneficio l’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera per 10 periodi d’imposta, i soggetti interessati dovranno integrare alcuni requisiti.
Più nel dettaglio, i soggetti che intendono beneficiare della misura:
- devono percepire reddito pensionistico (o assegni equiparati) erogato da soggetti esteri
- devono essere stati fiscalmente residenti nello Stato estero per i cinque periodi d’imposta precedenti
- devono trasferire la residenza in Italia
- devono provenire da Paesi con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Coloro che integrano questi requisiti e trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).
Trasferirsi in Italia: ma dove?
Con specifico riferimento al luogo ove occorre trasferire la propria residenza è bene spendere qualche parola.
Per fruire del regime in commento, come riportato dall’art. 24 Tuir e chiarito nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, è richiesto il soggetto che riceve pensione da fonte estera dovrà trasferirsi presso un comune del Mezzogiorno italiano, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, situato in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Altresì, potrà trasferirsi in comune situato in una delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
È evidente pertanto che la norma incentiva il radicamento dei pensionati nei piccoli comuni situati nelle zone meno competitive, per favorirne la crescita mediante l’aumento degli investimenti e dei consumi.
L’opzione vale solo per gli stranieri?
Per fruire dell’agevolazione non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce.
L’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano. Ciò che rileva è che sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero e che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
Redditi da pensione
Come risulta chiaro, per l’accesso al regime in argomento è necessaria la titolarità da parte delle persone fisiche di redditi da pensione.
Al riguardo, come ha sottolineato l’Agenzia delle entrate nella recente risposta a interpello, n. 471/2022, in base all’art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati. Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da pensione sono equiparati a quelli di lavoro dipendente.
Rientrano, in questo senso, nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni Inps percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.
Tuttavia, non è escluso che un soggetto, titolare contemporaneamente di diversi redditi da pensione, alcuni di fonte estera altri erogati di fonte italiana, possa far valere l’opzione agevolativa sui redditi esteri.
Come rileva l’Agenzia, la circostanza che l’Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS, non impedisce l’applicazione del regime di cui all’articolo 24-ter del Tuir.