Per i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2023 si applicherà il regime di tassazione fissa del 26%, indipendentemente dal momento della loro delibera.
L’Agenzia delle entrate, a seguito dell’istanza di interpello n. 454 del 16 settembre 2022, si è espressa in favore del principio di cassa per la tassazione dei dividendi. In virtù di tale principio, per l’applicazione del regime da applicare, rileverà il momento dell’effettiva distribuzione degli stessi e non anche il momento della delibera assembleare.
Il caso in esame
L’interpretazione dell’Agenzia trova il suo antecedente logico e fattuale nell’interpello(n. 454 del 16 settembre 202) in cui l’istante, una società di capitali, ha richiesto chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale delle distribuzioni di utili formatisi precedentemente al 31 dicembre 2007. Nello specifico, l’stante ha illustrato di disporre di un capitale sociale posseduto per un terzo ciascuno da tre soci persone fisiche. Rappresentando che una parte delle proprie riserve presenti in bilancio risultava composta da utili formatisi precedentemente al 31 dicembre 2007 e che il proprio consiglio di amministrazione era intenzionato deliberarne la distribuzione entro il 31 dicembre 2012, per poter permettere ai soci di beneficiare del regime transitorio previsto dal comma 1006 dell’art. 1 della L. 205/2017. Al fine, però, di reperire la necessaria provvista finanziaria, la società aveva previsto di porre in pagamento le riserve oggetto di distribuzione in diverse tranches da ripartire su più anni, per cui anche oltre il 31 dicembre 2022.
A parere dell’istante, posto che si tratti di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e che la distribuzione sarà deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022, a prescindere dall’effettiva erogazione entro tale data, tali riserve di utili non dovrebbero scontare la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% prevista dal nuovo regime, in quanto i dividendi concorrerebbero alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei soci percettori nella misura del 40% dell’importo deliberato, dovendosi applicare, dunque, il regime transitorio previsto dal Dm 2 aprile 2008 e Dm 26 maggio 2017.
Recenti modifiche normative
Con l’articolo 1 (nonché unico), commi da 999 a 1006, della legge 2052017 (cosiddetta legge di bilancio 2018), sono state introdotte rilevanti modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate.
In particolare, per tali redditi è stato disposto un regime impositivo che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% per i dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione originante tali flussi reddituali.
Per ciò che concerne il profilo della decorrenza, il comma 1005 della legge in esame sancisce l’applicazione del principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1°gennaio 2022, stabilendo che le nuove disposizioni “si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019”.
Tuttavia, il seguente comma 1006 dispone una deroga al principio precedentemente espresso, sancendo che “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, continui ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
I due regimi di tassazione
Ad oggi, in sintesi, si distinguono due differenti regimi di tassazione:
- un regime di tassazione fissa al 26% per i dividendi percepiti da persone fisiche, indipendentemente dalla qualifica della partecipazione, che vengano prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- un regime transitorio in base al quale (derogando le nuove disposizioni) per le distribuzioni derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017, ossia una tassazione che prevede il concorso parziale alla formazione del reddito imponibile del contribuente nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione.
Tesi dell’Agenzia delle entrate
L’agenzia delle entrate, con la risposta n. 454 del 16 settembre 2022, contravvenendo alla tesi dell’istante e richiamando quanto già affermato nella precedente risoluzione n. 56/E del 2019, ha stabilito che il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, è destinato a preservare, esclusivamente per un lasso di tempo delimitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formatisi e soprattutto distribuiti in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.
Pertanto, per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2023, sebbene deliberati entro il 31 dicembre 2022, e maturati in data antecedente, risulterà sempre e comunque applicabile la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%.