Potrebbero rientrare nel regime di esenzione anche le cessioni di oro con forme diverse dal lingotto o placchetta (ossia, in forma ovale o tonda o irregolare) purché siano rispettati i requisiti sostanziali della purezza e del peso
Nella nozione di “oro da investimento” rientra l’oro in forma di lingotti o placchette di peso (superiore a 1 grammo) accettato dal mercato e di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli
Con una recente sentenza n. 13742, la Corte di Cassazione ha reso chiarimenti in merito al tema dell’oro da investimento, ponendo l’accento sulla definizione di questa categoria di oro e sulla disciplina dell’esenzione.
Quando le cessioni di oro sono esenti
Come chiarito dai giudici della Suprema Corte, le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, sono esenti da Iva.
Sono invece escluse dall’esenzione le cessioni poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, che abbiano optato, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta.
Tuttavia, a certe condizioni, evidenzia la Corte, potrebbero rientrare nel regime di esenzione anche le cessioni di oro con forme diverse dal lingotto o placchetta (ossia, in forma ovale o tonda o irregolare) purché siano rispettati i requisiti sostanziali della purezza e del peso, sempreché il bene sia accettato dal mercato di riferimento.
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Definizione di oro da investimento
Con il termine oro da investimento si intende:
- l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco.
Conseguentemente, si rileva che le caratteristiche che individuano l’oro da investimento, per le transazioni che rivestano carattere finanziario sono ancorate a parametri determinati di:
- peso (superiore ad 1 grammo)
- forma (lingotti o placchette)
- purezza (superiore a 995 millesimi).