Nuovi rapporti ed ex: come viene rivisto l'assegno di divorzio?

9.11.2021
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A certe condizioni, il nuovo progetto di vita dell'ex coniuge non determina l'estinzione del diritto a percepire l'assegno divorzile ma ne esclude solo la componente assistenziale
Il diritto a ricevere l’assegno di divorzio non viene meno se l'ex coniuge instaura un nuovo rapporto stabile
L’assegno di divorzio corrisposto al coniuge economicamente più debole potrà essere rimodulato nel suo ammontare, in caso di nuova convivenza
Il dovere che onera un soggetto a corrispondere nei confronti dell'ex coniuge l'assegno divorzile risponde all'esigenza di evitare che, con la rottura del rapporto, la parte economicamente più debole rimanga sfornita dei mezzi adeguati per far fronte alle esigenze di vita.
L'assegno di divorzio è, pertanto, una misura economica di sostegno che grava su uno dei due coniugi, deputata a svolgere tre funzioni: assistenziale, compensativa e perequativa.
In buona sostanza, il dovere di corrispondere l'assegno di divorzio a favore della parte economicamente più debole, serve a garantire all'ex coniuge, da un lato, il mantenimento di una vita dignitosa (profilo assistenziale), e, dall'altro, a dare riconoscimento, dopo la chiusura del rapporto, agli sforzi, ai sacrifici e alle rinunce fatte dal coniuge in costanza del rapporto a favore della famiglia (profilo compensativo).
Ebbene, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, l'assegno di mantenimento continuerà a dover essere corrisposto al coniuge economicamente più debole anche quando, quest'ultimo, sia coinvolto in un nuovo rapporto stabile e abbia un nuovo partner convivente.
Secondo il ragionamento dei giudici della Suprema Corte, il nuovo progetto di vita dell'ex coniuge non estingue il diritto a ricevere l'assegno, quanto meno nella sua parte compensativa, parametrata agli sforzi e sacrifici compiuti durante le nozze e commisurata all'apporto che l'ex coniuge ha dato alla relazione.
L'unico profilo che viene escluso dall'assegno, in forza della nuova stabile relazione in atto, è quello relativo alla componente assistenziale del contributo.
Altrimenti detto, si può affermare che, secondo la decisione della Corte di Cassazione, la nuova relazione dell'ex coniuge non incide sul diritto a ricevere l'assegno, ma incide sulla sua composizione e quantificazione. Il nuovo progetto di vita, pertanto, darà la possibilità al soggetto onerato di chiedere la revisione dell'assegno, ottenendo, se del caso, una riduzione del suo ammontare.
L'ex coniuge, che è entrato in una nuova relazione, non potrà più contare sull'assegno divorzile così come quantificato al momento del divorzio, in quanto non potrà più vedersi riconosciuta la componente assistenziale del contributo.
Potrà aspettarsi solo la parte compensativa, a condizione che sia in grado di dimostrare, in relazione alla durata delle nozze: le rinunce a cui è andato incontro per favorire il ménage, il contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare, gli sforzi compiuti per la tenuta della comunione familiare.
Ebbene, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, l'assegno di mantenimento continuerà a dover essere corrisposto al coniuge economicamente più debole anche quando, quest'ultimo, sia coinvolto in un nuovo rapporto stabile e abbia un nuovo partner convivente.
Secondo il ragionamento dei giudici della Suprema Corte, il nuovo progetto di vita dell'ex coniuge non estingue il diritto a ricevere l'assegno, quanto meno nella sua parte compensativa, parametrata agli sforzi e sacrifici compiuti durante le nozze e commisurata all'apporto che l'ex coniuge ha dato alla relazione.
L'unico profilo che viene escluso dall'assegno, in forza della nuova stabile relazione in atto, è quello relativo alla componente assistenziale del contributo.
Altrimenti detto, si può affermare che, secondo la decisione della Corte di Cassazione, la nuova relazione dell'ex coniuge non incide sul diritto a ricevere l'assegno, ma incide sulla sua composizione e quantificazione. Il nuovo progetto di vita, pertanto, darà la possibilità al soggetto onerato di chiedere la revisione dell'assegno, ottenendo, se del caso, una riduzione del suo ammontare.
L'ex coniuge, che è entrato in una nuova relazione, non potrà più contare sull'assegno divorzile così come quantificato al momento del divorzio, in quanto non potrà più vedersi riconosciuta la componente assistenziale del contributo.
Potrà aspettarsi solo la parte compensativa, a condizione che sia in grado di dimostrare, in relazione alla durata delle nozze: le rinunce a cui è andato incontro per favorire il ménage, il contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare, gli sforzi compiuti per la tenuta della comunione familiare.
Ad avviso dei giudici di Cassazione estinguere il diritto a ricevere l'assegno significherebbe penalizzare l'ex coniuge per il solo fatto di essersi ricostruito una vita affettiva.
Il criterio che deve essere tenuto a mente per giustificare l'assegno divorzile, infatti, è che questo deve essere corrisposto in quanto necessario per garantire mezzi adeguati all'ex partner.
Allo stesso tempo, osserva la Corte di Cassazione, in costanza di una nuova relazione, venendo meno la componente assistenziale, poiché la componente compensativa dell'assegno non si concilia con la periodicità a tempo indeterminato, potrebbe essere corretto rivedere l'assegno in forma di contributo temporaneo.
Il nuovo rapporto dell'ex coniuge legittima la revisione dell'assegno in una somma temporanea ed equitativamente determinata, che potrà essere liquidata in un'unica soluzione o in uno specifico numero di anni. Una somma temporanea idonea, dunque, a compensare i sacrifici fatti durante il matrimonio e a rappresentare un capitale di ripartenza per il coniuge.
E invero, poiché in Italia non è ancora prevista la possibilità di circoscrivere in uno specifico lasso temporale la corresponsione dell'assegno, la definizione della somma non potrà essere decisa dai giudici ma sarà compito dei coniugi, anche sulla scorta di questa interpretazione resa dalla Corte di Cassazione, trovare un accordo comune.
Il criterio che deve essere tenuto a mente per giustificare l'assegno divorzile, infatti, è che questo deve essere corrisposto in quanto necessario per garantire mezzi adeguati all'ex partner.
Allo stesso tempo, osserva la Corte di Cassazione, in costanza di una nuova relazione, venendo meno la componente assistenziale, poiché la componente compensativa dell'assegno non si concilia con la periodicità a tempo indeterminato, potrebbe essere corretto rivedere l'assegno in forma di contributo temporaneo.
Il nuovo rapporto dell'ex coniuge legittima la revisione dell'assegno in una somma temporanea ed equitativamente determinata, che potrà essere liquidata in un'unica soluzione o in uno specifico numero di anni. Una somma temporanea idonea, dunque, a compensare i sacrifici fatti durante il matrimonio e a rappresentare un capitale di ripartenza per il coniuge.
E invero, poiché in Italia non è ancora prevista la possibilità di circoscrivere in uno specifico lasso temporale la corresponsione dell'assegno, la definizione della somma non potrà essere decisa dai giudici ma sarà compito dei coniugi, anche sulla scorta di questa interpretazione resa dalla Corte di Cassazione, trovare un accordo comune.