Il crowdfunding costituisce una valida fonte alternativa di finanziamento
Il mercato del crowdfunding diventa transfrontaliero e, in quanto tale, si amplia enormemente il bacino di potenziali finanziatori
Il crowdfunding diventa transfrontaliero: ecco perché
Buone notizie per le imprese italiane intenzionate a finanziarsi attraverso lo strumento del crowdfunding.
Da settembre 2022, per via dell’entrata in vigore della L. 4 n. 127 del 4 agosto 2022, infatti, sarà possibile finanziarsi attraverso questo meccanismo anche oltre i confini nazionali.
In buona sostanza, nell’ottica di rafforzare il mercato delle imprese europee la nuova regolamentazione Ue disciplinata dal regolamento Ue 2020/1503, di cui la legge succitata reca i principi per il successivo recepimento interno, rimuove i precedenti vincoli che ostacolavano il ricorso al micro-finanziamento collettivo oltre i confini domestici.
In questo senso, pertanto, il mercato del crowdfunding diventa transfrontaliero e, in quanto tale, amplia enormemente il bacino di potenziali finanziatori.
Organismi di vigilanza
Nei principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, è stabilito che Banca d’Italia e Consob saranno le autorità di controllo preposte alla verifica delle operazioni e dei requisiti dei gestori delle piattaforme on line e dei fornitori di servizi di crowdfunding .
ll governo dovrà disciplinare il ricorso al mercato transfrontaliero del crowdfunding con una serie di regole in materia di controllo e vigilanza da parte delle autorità preposte, in particolare nei confronti dei gestori dello strumento, dei gestori delle piattaforme on line e dei fornitori di servizi di crowdfunding.
Crowdfunding: cos’è
Occorre ribadire che questo strumento di finanza alternativa, anche conosciuto come meccanismo di raccolta di capitali diffusa, consente a diverse soggetti, attraverso una piattaforma digitale, di contribuire alla nascita di un progetto, con importi di investimento diversi e diversi conseguenti diritti.
Più in particolare, il crowdfunding, definito dalla Banca d’Italia come “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi per uso personale o per finanziare un progetto”, mediante la partecipazione di più parti, consente di sviluppare un certo tipo di prodotto, promuovere un progetto o raccogliere i fondi per sostenere una causa.
Crowdfunding: chi sono i soggetti che prendono parte?
In linea generale, la prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge tre tipi di attori:
- il titolare del progetto da finanziare
- gli investitori
- l’organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.
Quanto a quest’ultimo punto, infatti, le operazioni di crowdfunding si sviluppano attraverso l’intermediazione di una piattaforma digitale specializzata, all’interno della quale il promotore indica (solitamente) una somma che vorrebbe raggiungere per realizzare il progetto.
Aspetti fiscali
Per quanto concerne l’ambito fiscale, si osserva che in caso di raccolta di capitale tramite crowdfunding gli investimenti effettuati attraverso portali online seguiranno la stessa disciplina fiscale prevista per gli investimenti effettuati attraverso i canali tradizionali.
In questo senso, gli utili verranno assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 26%.
Inoltre, le piattaforme dedicate devono essere gestite da società autorizzate da Banca d’Italia in quanto finanziarie ex art. 106 TUB e/o da istituti di pagamento.