Il “decreto energia” (decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 34 del 2022) ha riaperto i termini per l’applicazione delle agevolazioni in tema di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, inizialmente recate dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) e più volte riproposte nel corso degli anni.
Le agevolazioni qui di seguito consentono alle persone fisiche diverse dagli imprenditori e ad altri soggetti agenti al di fuori dell’attività d’impresa (società semplici, enti non commerciali in relazione all’operatività non connessa all’esercizio di imprese e soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia) di ridurre il carico impositivo connesso alla cessione a titolo oneroso di terreni o di partecipazioni in società diverse da quelle con titoli negoziati sui mercati regolamentati, mediante “rivalutazione” e “affrancamento” del relativo valore.
La riapertura dei termini, pertanto, si traduce in un’opportunità di risparmio fiscale in tutti i casi in cui vi sia la ragionevole attesa (o addirittura la programmazione) di operazioni realizzative su terreni e/o partecipazioni non negoziate – monetizzazione dei predetti asset, passaggi generazionali, atti di riorganizzazione del patrimonio familiare che implichino atti dispositivi su quote, etc. – e il “costo” della rivalutazione risulti inferiore all’entità della tassazione altrimenti applicabile in via ordinaria.
La rivalutazione delle partecipazioni per il 2022
Entrando nel dettaglio della disciplina e limitando l’analisi all’ambito delle partecipazioni, il quadro normativo che risulta a seguito della riapertura dei termini può essere brevemente riepilogato come segue.
La misura agevolativa ha come destinatari le persone fisiche non agenti nell’esercizio di un’attività d’impresa, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che detengano, alla data del 1° gennaio 2022, titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata o non qualificata.
A questi soggetti è concessa la possibilità di assumere, quale valore della partecipazione alla medesima data (cioè, al 1° gennaio 2022), il valore attestato da apposita perizia giurata di stima in luogo del relativo costo o valore di acquisto, laddove ricorrano 2 condizioni:
- che la perizia, redatta da soggetti qualificati (ovvero dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori contabili), sia asseverata entro il 15 novembre 2022;
- che entro la medesima data del 15 novembre 2022 il valore della partecipazione, così rideterminato, sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, stabilita nella misura del 14 per cento.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo (essendo in tal caso dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo).
Valutazioni strategiche e di convenienza
L’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (come specificato, ora stabilita in misura pari al 14% del valore della partecipazione) rispetto a quanto previsto dalle “precedenti edizioni” della normativa in parola (di cui, l’ultima, quella recata dal decreto “Sostegni bis” del 2021, che fissava la sostitutiva nella misura dell’11%), riduce i margini di convenienza della disciplina in commento.
L’imposta sostitutiva “da rivalutazione” (14%), infatti, si applica sull’intero valore rivalutato della partecipazione che costituisce oggetto di affrancamento, mentre la tassazione ordinariamente prevista per i capital gain (imposizione sostitutiva del 26%) colpisce la sola plusvalenza realizzata (e cioè, in sintesi, il differenziale tra il corrispettivo percepito per la vendita della partecipazione e il costo fiscalmente riconosciuto della stessa).
La convenienza della rivalutazione, pertanto, dipenderà sia dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ante rivalutazione, sia dall’entità della plusvalenza attesa.
Ancora, è importante ricordare che, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, la rivalutazione del costo della partecipazione non consente di dedurre le eventuali minusvalenze che si dovessero produrre in caso di corrispettivo di vendita inferiore al valore periziato ed affrancato.
Di contro, con risposta a interpello n. 259 del 2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti che abbiano già rideterminato il valore delle partecipazioni, usufruendo di precedenti disposizioni agevolative analoghe a quella in commento, possono nuovamente rivalutare le medesime partecipazioni anche nel caso in cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. A tal fine, gli stessi possono scomputare l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta o, in alternativa, presentare istanza di rimborso del versamento effettuato in precedenza, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973).
I profili operativi
Sotto il profilo operativo, i contribuenti che decidano di
avvalersi della misura agevolativa in commento dovranno acquisire la relazione
giurata di stima sopra menzionata entro il 15 novembre ed eseguire il
versamento, sempre entro la medesima data, dell’intero importo dell’imposta
sostitutiva determinata sulla base del valore della partecipazione indicato
nella stessa relazione, ovvero della prima rata di imposta, in caso di
pagamento rateale.
È ragionevole attendersi, inoltre, che il modello di
dichiarazione dei redditi che sarà approvato nel 2023 relativamente
all’anno d’imposta 2022, richiederà di riportare i dati della rivalutazione
effettuata, in linea con gli obblighi dichiarativi previsti negli anni
precedenti.
Conclusioni
Nel corso degli anni, la disciplina sull’affrancamento del
valore delle partecipazioni non quotate (oltre che dei terreni) si è rivelata
funzionale all’effettuazione di molte delle operazioni di private equity
e di riorganizzazione societaria dei gruppi familiari.
La riapertura dei termini operata dal decreto energia,
pertanto, non può che essere salutata con favore (rispondendo in effetti alle
aspettative del mondo produttivo e degli operatori) ma l’elevata misura
dell’imposta sostitutiva prevista questa volta per l’affrancamento potrebbe
ridurre i casi di convenienza pratica (e quindi di utilizzo) della disciplina
in parola.