Il fenomeno delle masse plurime ricorre quando gli eredi sono comproprietari di più beni non in forza di un titolo unitario, bensì per effetto di una pluralità di titoli
Si realizza, ai fini dell’imposta di registro, un’unica comunione e quindi un’unica massa da dividere, se l’ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa
Quando tra i soggetti che procedono alla divisione e i
partecipanti alla comunione vi è perfetta identità, si configura un’unica massa
da dividere, se l’ultimo acquisto dei condividenti è avvenuto per successione.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la
risposta ad interpello n. 60 del 2022, ad avviso della quale, più nel
dettaglio, se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e
i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai
fini dell’imposta di registro, un’unica comunione e quindi un’unica massa da
dividere, se l’ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da
successione mortis causa.
Quanto sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, riguardava un
caso di scioglimento della comunione ereditaria tra due fratelli a seguito
della morte del padre. La questione era controversa in quanto, all’interno
della successione rientravano diversi immobili che il padre, in vita, aveva
acquistato con il figlio.
Detti acquisti prevedevano quote di proprietà
diverse: alcuni immobili erano stati acquistati per quote pari a 1/2 ciascuno,
altri per quote pari a 2/3 il padre e 1/3 il figlio, altri ancora per quote
pari a 3/4 il padre ed 1/4 il figlio. Il padre, inoltre, era proprietario
esclusivo di altri immobili.
Ebbene, intervenuta la morte del padre, i figli coeredi
decidevano di procedere alla divisione ereditaria alla pari e senza conguagli
in denaro, al fine di considerare, nonostante i precedenti acquisti avvenuti in comproprietà tra padre e figlio, l’intera comunione ereditaria quale unica
massa da dividere, senza la formazione di “masse plurime“.
E invero, l’istante (il notaio incaricato) interpellava
l’Agenzia delle Entrate per comprendere se la volontà dei figli potesse
effettivamente trovare applicazione. Più in particolare chiedeva se le
comunioni tra più soggetti potevano essere considerate fiscalmente rilevanti come una sola
comunione.
Sul punto, è bene specificare che il fenomeno delle c.d.
“masse plurime” ricorre quando gli eredi sono comproprietari di più
beni non in forza di un titolo unitario, bensì per effetto di una pluralità di
titoli.
In questa circostanza, ogni titolo di acquisto genera una
comunione (in rapporto al bene che ne è oggetto), e l’atto di scioglimento della
comunione non concretizza un’unica divisione; bensì tante divisioni quanti sono
i titoli costitutivi delle singole comunioni. Questo, ad eccezione, come nel
caso sottoposto all’Agenzia, in cui l’ultimo acquisto di quote derivi da
successione a causa di morte.
In questi termini, affinché la comunione tra più soggetti
possa essere considerata una sola comunione è necessario che la successione dalla quale deriva l’ultimo
acquisto di quote riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi.
In buona sostanza, se vi è perfetta identità tra coloro che
procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da
dividere, si realizza, ai fini dell’imposta di registro, un’unica comunione e
quindi un’unica massa da dividere. Ma a condizione che l’ultimo acquisto di
quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa.
Nel caso di specie, osserva l’Agenzia, non si è in presenza
di masse plurime ma di un’unica massa, quindi di una sola comunione ereditaria,
atteso che l’ultimo acquisto è derivato dalla successione mortis causa..
In questi termini, proprio in considerazione della perfetta
identità tra coloro che procederanno alla divisione ereditaria e i partecipanti
alla comunione delle singole masse da dividere, la caduta in successione delle
quote dei beni originariamente di proprietà esclusiva del padre comportano la
riunificazione delle masse.
Pertanto, conclude l’Agenzia, se la divisione tra i coeredi
fratelli avviene senza conguagli (vale a dire, quando con lo scioglimento della
comunione si assegnano a ciascun condividente beni per un valore complessivo
corrispondente al valore della quota di diritto a essi spettante sulla massa
comune) dal punto di vista fiscale troverà applicazione l’imposta di registro
dell’1% prevista per gli atti dichiarativi.