L’assegno è destinato a compensare anche il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’ex coniuge
La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale
Con una recente pronuncia n. 8764 del 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di assegno di divorzio, mettendo in evidenza, tra le altre cose, in che circostanze si perde il diritto a percepire l’assegno.
Le conseguenze del venir meno della convivenza
La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale.
Tuttavia il venir meno della convivenza, comporta alcune conseguenze, così individuabili:
- il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale (valutata la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente e le condizioni economiche dell’obbligato)
- il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno
- l’assegno divorzile, invero, sottolinea la Corte, è del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, ed ha natura composita. In parte, e in pari misura, assistenziale – qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri autosufficienza economica – e perequativo-compensativa – quale riconoscimento dovuto per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico.
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Cosa incide sulla determinazione dell’assegno?
Tra gli elementi che rilevano ai fini della determinazione dell’assegno si individuano:
- durata del matrimonio
- contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ogni partner o di quello comune
- le ragioni di fondo alla decisione di interrompere la relazione.
Come sottolineato dalla Corte, la funzione riequilibratrice del reddito assegnata all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito all’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In buona sostanza, spiegano i giudici, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
Quando si perde il diritto all’assegno?
In ogni caso, spiegano ancora i giudici di legittimità, l’assegno divorzile cessa con le nuove nozze dell’avente diritto. Mentre, nell’ipotesi di una stabile convivenza di fatto con un terzo, verrà meno la sola componente assistenziale dell’assegno, potendo essere mantenuto il diritto al riconoscimento di un assegno a carico dell’ex coniuge economicamente più debole in funzione perequativa-compensativa.
In che circostanze può variare la somma dell’assegno?
Sia l’assegno di mantenimento che quello divorzile possono subire variazioni, in aumento o in diminuzione, per effetto del cambiamento della situazione patrimoniale relativa al debitore o al creditore, considerata al momento della sentenza.
Quanto all’assegno divorzile, osserva la Corte di Cassazione, se la necessità di un assegno si manifesta dopo il passaggio in giudicato della statuizione attributiva del nuovo status, esso verrà liquidato in separato giudizio.
Inoltre, ove si verifichino mutamenti di circostanza tali da richiedere una modifica dell’assegno, la pronuncia potrebbe far retroagire tale aumento dal momento del mutamento della circostanza o perfino disporlo a far data dalla decisione.
Quando sorge il diritto all’assegno di divorzio?
Esso risponde alla necessità, valutata esistente dal giudice, di garantire al coniuge privo di mezzi adeguati sostanza economica idonea a garantirgli la prosecuzione della sua quotidianità
La nozione di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, deve essere accertata in concreto, ricostruendo la situazione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio e verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all’altro, e ricostruendo se, all’interno di questo squilibrio, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia alle fortune familiari.
In buona sostanza, l’assegno mira anche a ripagare eventuali, ove esistenti, rinunce ad effettive possibilità di carriera e crescita professionale effettuate da uno dei coniugi all’interno di un progetto comune a beneficio dell’unione familiare.