Sono stati apportati notevoli miglioramenti, in particolare nel campo dello scambio di informazioni, attraverso una serie di emendamenti alla Direttiva sulla cooperazione amministrativa
Sono assoggetti alla disciplina sullo scambio di informazioni anche i ruling promossi da soggetti che hanno un patrimonio investibile o gestito di almeno 1 milione i euro
Lo scambio di informazioni tra autorità fiscali
L’integrazione dell’economia, l’aumento degli scambi commerciali, l’incremento dei veicoli e strutture societarie e finanziarie idonee a schermare i patrimoni o favorirne lo spostamento verso paesi a fiscalità agevolata, ha indotto negli ultimi anni la maggior parte delle organizzazioni internazionali a implementare risposte normative e regolamentari atte a verificare la liceità di queste operazioni.
Sul punto, come noto, tra le iniziative più rilevanti, un posto di primo piano è occupato dalle politiche volte a favorire lo scambio di informazioni tra autorità fiscali e finanziarie per limitare il fenomeno dell’evasione fiscale.
In questo senso si pone la Dac 8, pensata per arginare il fenomeno dell’evasione fiscale correlata all’utilizzo delle valute virtuali.
Le criptovalute, infatti, per le caratteristiche che le contraddistinguono, si prestano ad essere strumenti inclini a un utilizzo distorto e abusivo: il quasi anonimato, l’assenza di una cornice normativa chiara e armonizzata, l’intangibilità degli asset, rendono queste valute, per certi versi, refrattarie a garantire una piena trasparenza, anche fiscale.
La stretta sui grandi patrimoni
Ebbene, a partire dalla proposta di direttiva (Dac 8) della Commissione europea per incrementare le misure volte a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale sulle criptoattività, è opportuno segnalare che vi sono delle proposte finalizzate ad estendere le procedure di scambio automatico di informazioni anche ai soggetti che possiedono un patrimonio particolarmente elevato.
Infatti, tanto la Corte dei conti europea e quanto il Parlamento europeo hanno di recente evidenziato alcune inefficienze nell’ambito della normativa che disciplina lo scambio automatico di informazioni, rilevando, di conseguenza, la necessità di risolvere alcune problematiche relative, oltre che al quadro normativo relativo alle operazioni con moneta elettronica e valute digitali, quanto ai ruling fiscali transfrontalieri per le persone con un elevato patrimonio netto.
Questa circostanza ha portato ad inserire nella proposta di direttiva della Commissione europea, relativa alla Dac 8, anche la previsione di assoggettare alla disciplina sullo scambio di informazioni i ruling promossi da soggetti che hanno un patrimonio investibile o gestito di almeno 1.000.000 di euro, esclusa l’abitazione privata principale.
La proposta, se dovesse andare in porto, obbligherà gli Stati membri a scambiare con gli altri Stati membri informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri per i soggetti con un elevato patrimonio netto emessi, modificati o rinnovati tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025; tale comunicazione avverrà a condizione che siano ancora validi al 1 gennaio 2026.
Come messo in evidenza con la proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare nei considerando n. 26 e 30:
- è fondamentale rafforzare le disposizioni relative alle informazioni da comunicare o scambiare per adattarsi ai nuovi sviluppi dei diversi mercati e, di conseguenza, affrontare efficacemente i comportamenti individuati per la frode fiscale, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale.
- maggiori controlli devono riguardare anche l’ambito di applicazione dei ruling transfrontalieri alle persone fisiche ad alto patrimonio netto.