Ai fini dell’esenzione in esame è necessaria la presenza del nesso tra la donazione del denaro e l’acquisto dell’immobile
L’esenzione sull’imposta di donazione è riconosciuta nelle ipotesi in cui la donazione o altra liberalità, non formalizzata in atti pubblici, sia collegata ad un trasferimento immobiliare soggetto ad Iva o registro e in esso enunciata
Come noto, l’imposta sulle successioni e donazioni si
applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed
ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
Tuttavia, ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 1 del Tus – testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni -,
l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate
ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari
ovvero il trasferimento di aziende, quando per l’atto di trasferimento sia
prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o
dell’imposta sul valore aggiunto.
L’obiettivo del legislatore consiste nell’evitare di gravare
di doppia imposizione la donazione: circostanza che verrebbe alla luce se venisse tassato
sia il trasferimento di denaro (ad es. da padre a figlio) vincolato
all’acquisto di un immobile, che il bene, cui la donazione è subordinata, al momento dell’acquisto.
L’esenzione, come messo in evidenza dall’Agenzia delle
entrate nella risposta a interpello n. 366 del 2022, è riconosciuta nel caso in
cui la “donazione o altra liberalità collegata” sia una liberalità
cosiddetta “indiretta”, ossia eseguita senza uno specifico atto
registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata
ad es. alla compravendita di un immobile o di un’azienda da parte di un terzo.
Più in particolare, l’Agenzia, riprendendo la lettera della
norma appena citata, ha chiarito che l’imposta di donazione non si applica nei
casi di “donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il
trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi sia prevista
l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o
dell’imposta sul valore aggiunto.” Dunque, “in tali ipotesi la donazione
“indiretta” collegata all’atto di trasferimento non è soggetta ad
imposta di donazione, in quanto si applica la sola tassazione prevista, ai fini
dell’imposta di registro (in misura proporzionale) o dell’Iva, per l’atto di
trasferimento collegato dal quale essa risulta”.
La donazione potrà essere considerata come collegata a un
atto di trasferimento immobiliare solo qualora l’atto di liberalità venga
espressamente enunciato nell’atto stesso.
Ai fini dell’esenzione in esame è necessaria la presenza del
nesso tra la donazione del denaro e l’acquisto dell’immobile, come chiarito
dalla giurisprudenza, di modo che in caso di totale assenza o mancanza di prova
di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione
indiretta.