La costituzione di un trust cd autodichiarato o sham trust ( che ricorre quando il disponente mantiene il controllo del fondo oppure quando ne dispone come cosa propria) può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (di cui all’art. 11 del D .Lgs 74/2000), perché rappresenta uno schermo formale creato per separare il patrimonio personale da quello segregato nel trust, e ciò a prescindere dal fatto che il trust sia da considerarsi nullo ovvero simulato secondo le normali regole; inoltre, la fraudolenza o la simulazione richieste dalla fattispecie delittuosa possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di soldi all’estero. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sezione penale) nella sentenza n. 16540 del 28 aprile 2022.
L’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, nello specifico, sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento imposte sui redditi o dell’Iva, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Nel caso di specie, in riferimento al primo aspetto di cui in premessa, la Suprema Corte osserva, anzitutto, che tramite la costituzione di un trust – seppur nullo in quanto sham trust – è stato creato uno schermo formale tra patrimonio personale e proprietà costituita in fiducia, nel quale è confluito il patrimonio immobiliare. Tale schermo formale può “cadere” solo in caso di una situazione di mera apparenza, ossia quando emerga che, pur nella presenza formale del trust, il soggetto cui è contestata la fattispecie continui ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. L’atto fraudolento dunque, pur se ha natura di sham trust, rende più difficile l’azione di recupero del bene.
Infine, in riferimento al secondo aspetto di cui in premessa, la Corte osserva che (i) la frode o la simulazione richieste dal citato art. 11 possono essere realizzate anche tramite il trasferimento di soldi all’estero (in tal senso vengono richiamati precedenti arresti della Cassazione: sentenza del 12 marzo 2019, n. 42569; sentenza del 25 ottobre 2017 n. 14007) e (ii) nello specifico, la possibilità legale di trasferire valuta all’estero in certi limiti non esclude che il trasferimento avvenga proprio per sottrarre il denaro alla garanzia patrimoniale dell’Erario e, in tal caso il periculum deve ritenersi insito nell’atto stesso depauperativo che non consente la soddisfazione delle ragioni del creditore.