Le novità applicabili dal 1° gennaio 2022, in particolare, consistono in un aumento delle soglie annuali e complessive per l’investimento nei Pir “ordinari” e nell’alleggerimento di alcuni vincoli soggettivi previsti per la detenzione dei Pir cosiddetti “alternativi”. Inoltre, sempre in relazione ai Pir alternativi, è stata disposta per il 2022 la proroga della disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate, di cui tuttavia è stato rimodulato l’ammontare e il termine di utilizzabilità.
Il contesto in cui si inserisce la modifica
Per una migliore comprensione delle modifiche apportate, giova brevemente ricordare che i Pir sono una forma di investimento individuale e qualificato introdotta dalla legge di Bilancio 2017, consistente nel conferimento in un “contenitore fiscale” di somme o valori da destinare a investimenti in strumenti finanziari di imprese radicate nel territorio italiano, entro determinati limiti quali-quantitativi e con specifici vincoli di composizione, da detenere per un periodo minimo di cinque anni.
Ai Pir ordinari, la legge di Bilancio 2020 ha affiancato i Pir cosiddetti alternativi, per tali intendendosi una nuova tipologia di piani, caratterizzati dall’investimento prevalente in strumenti finanziari e debiti delle pmi (e cioè in imprese diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati) e per lo più destinati alla clientela “private”.
Si noti che detta caratteristica (e cioè, il diverso profilo dell’investitore) ha trovato immediato riflesso nei diversi limiti quantitativi previsti per gli investimenti nei Pir. Al riguardo, si ricorda che, in origine, mentre per i Pir ordinari l’importo investito non poteva superare, rispettivamente, il valore di 30 mila euro annui (cosiddetto plafond annuo) e di 150 mila euro totali (plafond complessivo), per i Pir alternativi detti limiti erano stabiliti, rispettivamente, in 150 mila euro annui e in 1,5 milioni di euro totali. Ancora, detti limiti sono stati progressivamente innalzati (dapprima con il decreto “Agosto” del 2020, che ha aumentato il plafond annuo dei Pir alternativi da 150 mila euro a 300 mila euro, e, poi, con la legge di Bilancio 2022, che ha incrementato i plafond annuo e complessivo dei Pir ordinari), ma la forte distinzione tra i due tipi di piano è stata mantenuta.
I vantaggi fiscali derivanti dall’investimento in Pir sono rappresentati dall’esenzione dalla tassazione dei redditi di capitale e diversi maturati sugli strumenti finanziari sottostanti al piano (in luogo della tassazione ordinaria, attualmente stabilita nella misura del 26% o, trattandosi di titoli di Stato, del 12,50%) e dall’esenzione dall’imposta di successione, qualora siano rispettati i requisiti quali-quantitativi e temporali (requisito di detenzione minima di cinque anni: cosiddetto minimum holding period) previsti dalla disciplina in commento.
In ultimo, giova rammentare che, con la legge di Bilancio 2021, il legislatore è intervenuto (nuovamente) sulla disciplina dei Pir alternativi costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di renderla maggiormente duttile e appetibile in presenza di perdite: per tali strumenti, infatti, è stato introdotto un credito d’imposta, pari alle eventuali minusvalenze su investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione, sempre, che gli stessi strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e che il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo.
Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022
Tornando alle novità apportate dalla legge di Bilancio 2022, si osserva quanto segue. La legge di Bilancio 2022 dispone, innanzitutto, un innalzamento dei limiti d’investimento dei Pir ordinari a 40mila euro annui e 200mila euro complessivi, rispetto ai limiti di 30mila euro annui e 150mila euro complessivi in precedenza previsti.
La stessa legge, inoltre, è intervenuta sulla disciplina dei Pir alternativi, stabilendo:
– il superamento dei precedenti limiti soggettivi alla detenzione dei Pir (secondo cui ciascuna persona fisica non poteva detenere più di un Pir ordinario e più di un Pir alternativo, né poteva detenere un Pir in contitolarità): ai sensi della novellata disciplina, è possibile ora che una persona fisica possa detenere contemporaneamente più Pir alternativi, in aggiunta a un (solo) Pir ordinario, e che inoltre possa detenere un Pir in contitolarità;
– la proroga, seppur con modificazioni, delle misure relative alla possibilità di trasformare in credito d’imposta le eventuali minusvalenze realizzate sulla cessione (o sul rimborso) di strumenti finanziari qualificati. Più in dettaglio, la disciplina del credito d’imposta viene estesa alle minusvalenze realizzate su investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati fino al 31 dicembre 2022, ma, allo stesso tempo, vengono introdotte le seguenti due modifiche in peius: (i) il credito d’imposta viene ridotto dal 20 al 10% delle somme investite nei predetti strumenti e (ii) il periodo del relativo utilizzo passa da 10 a 15 anni.
Note conclusive
Come ricordato in premessa, la disciplina dei Pir ha lo scopo di canalizzare il risparmio delle famiglie verso l’economia reale, mediante l’investimento in strumenti finanziari di imprese radicate sul territorio italiano. In virtù del regime di detassazione che li caratterizza, i Pir presentano un indubbio appeal rispetto a forme concorrenti di investimento non assistite da analoga agevolazione. Tale disciplina agevolativa, tuttavia, risulta meno efficace laddove i rendimenti siano caratterizzati da significativa incertezza o siano comunque di ammontare contenuto e, nel particolare caso dei Pir alternativi, in presenza di strumenti finanziari più illiquidi e con prospettiva di realizzo a medio-lungo termine.
A diversi risultati si potrebbe arrivare laddove il beneficio dell’esenzione sui redditi finanziari fosse accompagnato da più significative misure, quali, ad esempio, la detrazione, ai fini dell’Irpef, di una parte dell’investimento effettuato, in modo da rendere pressoché certa, oltre che immediata, la fruttuosità dell’investimento stesso (determinandosi una minusvalenza solo nelle ipotesi – da reputarsi remote – in cui il capitale percepito a scadenza ovvero il corrispettivo realizzato in sede di cessione dello strumento sul mercato secondario fosse inferiore al costo “netto” dell’investimento, maggiorato dei rendimenti medio tempore distribuiti).
La linea tracciata dal legislatore, in ogni caso, appare di assoluto rilievo e contribuisce alla diffusione di una maggiore cultura finanziaria dei cittadini italiani, che dia loro la consapevolezza di poter indirizzare concretamente il proprio risparmio all’economia reale del Paese.