Anche se abitazioni principali, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta le cosiddette abitazioni di lusso
Al ricorrere di determinate condizioni la base imponibile Imu è ridotta del 50 %
Nel panorama delle novità che caratterizzano il regime Imu – vale a dire l’imposta municipale propria che costituisce il principale dei tributi su cui si fonda la fiscalità locale – vi è quella che attiene gli aspetti dichiarativi.
Infatti, con decreto del 29 luglio 2022 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera al nuovo modello di dichiarazione Imu.
Il nuovo modello, che sostituisce il precedente risalente al 2012, potrà essere inviato tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline o Entratel. In alternativa potrà essere spedito in formato cartaceo al comune su cui insiste la struttura per cui si assolve l’imposta.
Occorre ricordare che, benché in linea generale la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione, a fronte delle deroghe introdotte dal decreto Semplificazioni, la scadenza, per quanto concerne il 2021, è slittata al 31 dicembre 2022.
Tuttavia, come specificato nel decreto del 29 luglio 2022, restano valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021 utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, a condizione che i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
Presupposto di imposta
Si rammenta che sono esclusi dal presupposto dell’imposta gli immobili che costituiscono abitazione principale, intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Rientrano, invece, anche se abitazioni principali, nel campo di applicazione dell’imposta le cosiddette abitazioni di lusso, vale a dire gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Novità
A fronte delle modifiche alla disciplina introdotte dalla L. 17 dicembre 215, del 2021, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
Esclusione dal presupposto impositivo
Nel documento recante le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione, pubblicato dal ministero delle Finanze, si indica che sono escluse dal presupposto impositivo le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, vale a dire:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Riduzioni Imu
La base imponibile Imu è ridotta del 50 %:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.