La nullità del testamento non è soggetta a termini di prescrizione, mentre le ipotesi di annullabilità devono essere fatte valere nel termine di 5 anni
I legittimari potranno promuovere l’azione di riduzione per il caso in cui sia stata lesa la quota di patrimonio loro spettante
Nel caso in cui il testamento sia posto in essere da un soggetto considerato dalla legge incapace, questo sarà annullabile da chiunque vi abbia interesse. Al riguardo, potrà promuoversi l’azione di annullamento entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
E invero, oltre a questa ipotesi, vi sono delle condizioni che se integrate permettono (da parte di chiunque ne abbia interesse) di impugnare la disposizione testamentaria. Si tratta dei casi disciplinati dall’art. 624 cc. di errore, violenza o dolo.
Più in particolare, la norma citata prevede che se la disposizione testamentaria è l’effetto violenza sul testatore, dolo, o un errore (di fatto o di diritto) sul motivo, e questo motivo è il solo che ha determinato il testatore a disporre, potrà promuoversi l’azione di annullamento entro 5 anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.
Ciò considerato, tenuto conto della differenza che intercorre tra testamento olografo – scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore – e testamento pubblico – redatto con le formalità richieste davanti al notaio –, (tralasciando in questa sede ulteriori tipologie, quali il testamento segreto o i testamenti cd. speciali), occorre individuare le modalità di impugnazione dello stesso.
Potrà sollevarsi la nullità del testamento se questo presenta gravi vizi formali (mancanza della sottoscrizione o se scritto da altro soggetto, per l’olografo) o nel caso in cui il testamento nella sua interezza o in alcune disposizioni si assume essere contrario alla legge. Sul punto, si osserva, tuttavia, che in virtù del principio di conservazione del testamento, se una clausola è nulla non sarà automaticamente nullo l’intero atto. Quanto alla nullità, infine, essa non potrà essere fatta valere da chi, conoscendone la causa, abbia confermato la disposizione nulla o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Si potrà, invece, sostenere l’annullabilità quando questo sia stato predisposto da persona incapace d’intendere e di volere, se il testatore all’epoca del testamento era un minore, per errore, violenza, dolo, o per difetti di forma meno gravi come la mancanza della data.
È bene specificare che i casi di nullità non sono soggetti a prescrizione, mentre l’azione per far valere l’annullabilità si prescrive in 5 anni.
Ma non è tutto. Vi è anche la possibilità di impugnare il testamento per il caso di lesione di legittima.
I legittimari – vale a dire, quei soggetti cui la legge riconosce il diritto ad essere destinatari di alcune quote del patrimonio del de cuius – potranno promuovere l’azione di riduzione.
Questa azione consente ai legittimari di essere reintegrati nella quota loro spettante riducendo i lasciti testamentari o le donazioni in vita fatte dal de cuius lesive della legittima. Occorre tenere a mente che l’azione si prescrive in dieci anni, ma sarà poi necessario distinguere tra riduzione rivolta a donazioni o a disposizioni testamentarie. Il termine, infatti, decorre in modo diverso.
Ebbene, questi sono solo alcuni degli elementi da valutare per impugnare il testamento. L’azione, infatti, è particolarmente complessa e prima di procedere all’impugnazione di un testamento occorre considerare molti aspetti, tecnici e non, che permettono di valutare la strada migliore da seguire.
Per tale ragione, è sempre consigliabile consultare prima un avvocato o un consulente esperto, il quale potrà tutelare gli interessi (anche tramite perizia grafologica o medica) di chi a seguito del testamento ritiene di essere stato leso in un suo diritto o un suo interesse.