Attraverso il crowdfunding start up quanto Pmi possono accedere a nuove ed alternative forme di finanziamenti
La raccolta di capitali diffusa, mediante il crowdfunding, può essere avviata per svariate ragioni: imprenditoriali, umanitarie, sociali, politiche
Crowdfunding: cos’è
Tra gli strumenti di finanza alternativa, senza dubbio, il crowdfunding è quello che, nell’ultimo periodo, ha riscosso maggiore successo: la raccolta di capitali diffusa, infatti, consente a numerosi soggetti, senza particolari difficoltà, di farsi finanziare un progetto, magari innovativo, anche mediante la presentazione dello stesso su una piattaforma web dedicata e una conseguente raccolta di capitali da parte di investitori che partecipano con importi di diversi e diversi conseguenti diritti.
La Banca d’Italia definisce il crowdfunding come “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi per uso personale o per finanziare un progetto”.
I soggetti coinvolti nelle operazioni di crowdfunding, in generale, sono:
- il titolare del progetto da finanziare
- gli investitori
- l’organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.
Il crowdfunding è una macro-categoria e come tale si declina in diversi modelli di finanziamento che consentono, mediante la partecipazione di più soggetti, di sviluppare un certo tipo di prodotto, promuovere un progetto o raccogliere i fondi per sostenere una causa.
Tassazione del crowdfunding
Per quanto riguarda la tassazione del crowdfunding, premesso che la disciplina è complessa e che è sempre bene sottoporre la propria posizione ad un consulente esperto, si individuano trattamenti fiscali relativi all’ambito di applicazione Iva che riguarda i vari modelli di raccolta di capitali diffusa (lending, royal, equity ecc.) e i regimi fiscali agevolativi previsti dalle normative.
In caso di raccolta di capitale tramite crowdfunding gli investimenti effettuati attraverso portali online seguiranno la stessa disciplina fiscale prevista per gli investimenti effettuati attraverso i canali tradizionali.
Gli utili vengono assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 26% se percepiti al di fuori dell’esercizio di impresa. In questo senso:
- nel social lending crowdfunding si applicherà un’aliquota al 26% sugli interessi percepiti da chi presta denaro attraverso piattaforme digitali (piattaforme che devono essere gestite da società autorizzate da Banca d’Italia)
- per i redditi derivanti da royalty crowdfunding, la royalty dovrà qualificarsi come reddito di capitale da assoggettare, se corrisposto a persone fisiche residenti, alla ritenuta del 26%.
Le tipologie di crowdfunding e le ricadute fiscali
Esistono almeno 4 tipologie di crowdfunding, ognuna delle quali presenta caratteristiche anche fiscali diverse.
A tal riguardo, occorre prendere brevemente in considerazione le seguenti tipologie:
- Il “reward crowdfunding”, il quale consiste in uno strumento che consente all’impresa, solitamente una start-up innovativa, di presentare sul mercato un prodotto prima di avviarne la sua produzione ufficiale.
Dal punto di vista fiscale, poiché attraverso questa tipologia di crowdfunding le imprese si assicurano in anticipo flusso di cassa e un certo numero di consumatori già potenzialmente interessati (che possono essere ricompensati con azioni o quote della società stessa) a certe condizioni potrebbe configurarsi una prevendita di un oggetto o di un servizio, e quindi potrebbe essere applicata l’Iva.
- Nell’ “equity crowfunding” gli investitori acquistano azioni o quote e l’emissione di partecipazioni societarie.
In questo caso, poiché si tratta di operazioni esenti, in relazione alle operazioni correlate all’acquisto di quote o azioni o all’emissione di partecipazioni societarie non vi sarà applicazione di Iva.
- Il “royalty crowfunding” come dice il nome stesso consente ai sostenitori di vedersi riconosciute dlele vengono royalties, vale a dire delle quote dei profitti che il progetto finanziato pagherà in futuro come contropartita della partecipazione finanziaria al progetto.
In questa circostanza la transazione è soggetta all’applicazione dell’Iva.
- Nel c.d. “social lending” il crowdfunding assume la forma di finanziamento alternativo al credito bancario.
La concessione di un finanziamento tramite questo modello prevede il pagamento di un tasso di interesse e la restituzione della somma avuta in prestito. A certe condizioni è prevista l’esenzione dall’applicazione dell’Iva.
Vantaggi del crowdfunding
Questo strumento di finanza alternativa è sempre più diffuso da parte delle start-up e delle piccole e medie imprese, in quanto, il crowdfunding, oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso come capitale di rischio, è in grado di offrire svariati altri vantaggi:
- Consente di minimizzare i rischi di impresa
- può rappresentare una validazione per un’idea imprenditoriale
- permette agli imprenditori di entrare in contatto con un gran numero di persone
- può essere uno strumento di marketing che permette di raggiungere facilmente un numero imprecisato di soggetti
Novità sul crowdfunding
A partire da settembre 2022 per via dell’entrata in vigore della L. 4 n. 127 del 4 agosto 2022, è possibile finanziarsi attraverso questo meccanismo anche oltre i confini nazionali.
Infatti, nell’ottica di rafforzare il mercato delle imprese europee, la nuova regolamentazione rimuove i precedenti vincoli che ostacolavano il ricorso al micro-finanziamento collettivo oltre i confini domestici.
In questo senso, pertanto, il mercato del crowdfunding diventa transfrontaliero e, in quanto tale, amplia enormemente il bacino di potenziali finanziatori.