Il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia: gli aspetti fiscali

Poiché il peso economico del pagamento delle imposte di successione o di donazione rischia di mettere in pericolo l’equilibrio finanziario dell’impresa e quindi la sua sopravvivenza il legislatore ha previsto alcune ipotesi di esenzione
La cessione di più quote societarie, per usufruire dell'esenzione, deve consentire che sia realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti
Al fine di agevolare il passaggio generazionale dell’azienda preservandone efficienza, funzionalità ed unitarietà, il legislatore ha previsto una serie di disposizioni esentative.
Nell’ambito del passaggio generazionale che coinvolge le medie e piccole imprese familiari, infatti, alcuni ostacoli alla prosecuzione dell’attività e al buon esito della successione riguardano quegli elementi che in fase di passaggio di testimone rischiano di mettere in pericolo l’equilibrio finanziario dell’impresa.
Si tratta di temi che riguardano:
- la difficoltà per i successori di finanziare il compenso per gli altri coeredi
- la difficoltà burocratiche nel far fronte agli oneri fiscali legati alla successione
- il peso economico del pagamento delle imposte di successione o di donazione.
A tal riguardo, è appena il caso di fare riferimento alla recente pronuncia della Cassazione civile, n. 5692 del 2023, che richiama i principi essenziali legati all’esenzione dalle imposte per i trasferimenti di imprese familiari, quote o partecipazioni delle stesse, in caso di successione o donazione.
I trasferimenti non soggetti a imposta
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, tra i trasferimenti non soggetti a imposta, si annoverano quelli effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.
Inoltre, vi è esenzione da imposta anche in caso di trasferimento di quote sociali e azioni che determinano l’acquisito o l’integrazione del controllo societario, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.
Solo mediante la detenzione del controllo è possibile influire sulle decisioni relative alla conservazione dell'azienda e alla gestione dell'impresa. Ipotizzando di neutralizzare questa condizione l'esenzione varrebbe anche in favore di chi si troverebbe solo a concorrere ai risultati economici della gestione aziendale.
A che condizioni si applica il beneficio?
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il legislatore ha infatti inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
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Quando è possibile fruire dell’esenzione?
L’esenzione opera sui trasferimenti societari, di quote o azioni e partecipazioni, che riferiscono esclusivamente alle s.p.a., alle s.a.p.a., alle s.r.l., alle società cooperative e alle società di mutua assicurazione “residenti nel territorio dello Stato”.
Sembrerebbe quindi escluso che ricadano anche i trasferimenti di partecipazioni in società diverse, e in particolare le partecipazioni in società non residenti.
Cosa accade alle aziende estere controllate da italiani?
Apparentemente le aziende situate all’estero sarebbero estranee al beneficio dell’esenzione sui trasferimenti diretti o indiretti (ossia tramite cessioni di azioni), ancorché controllate da soggetti residenti in Italia.
Tuttavia, a guardare meglio la normativa emerge come il beneficio dell’esenzione è comunque fruibile per le imprese non residenti nel territorio dello Stato ma che risiedono nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea.
In questo senso, se la cessione di azioni o quote riguarda una società residente in un altro Stato membro ma controllata da italiani l’esenzione avrà comunque luogo, purché sia rispettato il principio secondo cui la cessione:
- deve garantire il controllo dell’impresa ai donatari
- i donatari si impegnano mantenere le azioni acquisite per i cinque anni successivi al trasferimento.