L’articolo 17 attribuisce a Banca d’Italia e alla Consob il potere di domandare alle società fiduciarie, che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in Sim e Sgr, le generalità dei fiducianti. Anche l’articolo 115 è abbastanza eloquente in merito. In tale di- sposizione è previsto che Consob possa richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate, l’indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti. Meritevole di attenzione è anche la Legge 55 del 19 marzo 1990, titolata “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”.
In tema di appalti pubblici, l’articolo 17 sancisce “che sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l’identità dei fiducianti”. Il mandato fiduciario è citato anche nel Decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005, il Codice delle Assicurazioni Private. L’articolo 69 testualmente recita “Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all’Ivass le generalità dei fiducianti”.
Dello stesso tenore l’articolo 70, laddove afferma che “L’Ivass può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermedia- zione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione”.
Una limitazione all’intestazione fiduciaria è prevista anche nel settore della radiotelevisione. Il Decreto Legislativo 177 del 31 luglio 2005, il Testo unico della radiotelevisione, nel suo articolo 43 prevede che, ai fini del calcolo delle posizioni dominanti, che sono vietate, devono essere considerate anche le partecipazioni al capitale, acquisite o comunque possedute, per il tramite di società anche indirettamente controllate o anche di società fiduciarie.
Una disposizione dello stesso tenore si trova anche nella Legge 416 del 5 agosto 1981, in tema di “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”. L’articolo 1 prevede che “Qualora la partecipazione di controllo … sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comu- nicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni …”.
L’articolo 1 prosegue poi con “le persone fisiche e le società che con- trollano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell’editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l’acquisizione del controllo”.
Da ultimo, e non per importanza, evidenziamo il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della direttiva europea 60 del 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 70 del 2006 che ne reca misure di esecuzione. In osservanza di tale normativa, le società fiduciarie devono procedere a effettuare un’adeguata verifica della clientela e comunicare le informazioni, ove richiesto, agli intermediari laddove anch’essi siano soggetti alla normativa antiriciclaggio. Il presente intervento, unitamente a quelli pubblicati sui numeri precedenti di We Wealth, non ha carattere esaustivo, ma si propone di indicare le principali normative nazionali, volte a limitare la riservatezza dell’intestazione fiduciaria.