I trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta
Il patto di famiglia è istituito allo scopo di favorire il passaggio generazionale in funzione successoria dei beni produttivi
Patto di famiglia: di cosa si tratta?
Ai sensi dell’art. 768 bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
In buona sostanza, come è dato comprendere dalla lettura della norma, con l’istituto in esame il legislatore ha inteso agevolare il passaggio generazionale degli organismi di impresa in modo diretto (trasferendo in tutto o in parte l’azienda o il ramo di impresa) o indiretto (trasferendo le partecipazioni societarie).
Da ciò si capisce la ratio dell’istituto: nell’ambito del tessuto imprenditoriale italiano, per lo più costituito da piccole e medie imprese a conduzione familiare, il patto di risponde all’esigenza di trasferire una realtà di impresa, o le partecipazioni sociali della stessa, ad un parente in grado di continuare i progetti imprenditoriali.
Il patto di famiglia (in deroga al divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c) costituisce un contratto di natura complessa che permette di trasmettere per atto inter vivos l’azienda o il controllo dell’impresa, al fine di preservarne, mediante una continuità gestoria, la sua unicità e le potenzialità produttive; di contro, al fine di evitare una frammentazione del controllo societario.
Detto istituto, la cui matrice è di derivazione europea, pertanto, consente:
- di assicurare che la stabilità e la continuità di un’impresa già operante sul mercato, al fine di non comprometterne la stabilità e le potenzialità a seguito delle vicende successorie
- di fornire all’imprenditore uno strumento giuridico adeguato per programmare il passaggio generazionale e la funzionalità futura della propria azienda.
Vuoi sapere in quali casi il patto di famiglia è utile per la pianificazione successoria? Sai qual è la fiscalità di questo strumento?
Con il servizio Chiedi agli esperti di We Wealth puoi contattare gratuitamente un professionista che ti potrà guidare nella scelta dei migliori investimenti e nella gestione del tuo patrimonio. Fai una domanda a uno dei 300 esperti disponibili su We Wealth.
I soggetti del patto di famiglia
Il patto di famiglia coinvolge diversi soggetti. Tra questi, si evidenziano i ruoli del:
- disponente, vale a dire il soggetto che dispone della propria azienda o delle proprie partecipazioni societarie, trasferendone, a titolo gratuito, la proprietà
- assegnatario, vale a dire il soggetto che riceve la proprietà dell’azienda, del ramo d’azienda o delle partecipazioni per proseguire la gestione dell’impresa;
- il coniuge e gli eventuali soggetti legittimari.
Implicazioni fiscali del patto di famiglia
Il legislatore con l’intento di favorire il passaggio generazionale attraverso il patto di famiglia ha altresì previsto per questo specifico istituto un determinato regime fiscale, al fine di evitare che la necessità di reperire risorse per assolvere oneri tributari (l’imposta sulle successioni e donazioni dovuta al momento della donazione delle partecipazioni societarie) possa costringere i beneficiari a ricorrere all’indebitamento.
Sul punto, come ha avuto modo di specificare l’Agenzia delle entrate (tra le altre occasioni, nell’interpello n. 38 del 2020) i trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.
In caso di quote sociali e azioni il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Il predetto trattamento agevolativo spetta, quindi, esclusivamente ai beneficiari discendenti o coniuge del disponente, sempreché rendano contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo dell’attività d’impresa.