Le pensioni integrative sono un’importante fonte di reddito per molti soggetti, per tale ragione l’Ue ha concordato regole speciali per proteggere le pensioni complementari dei lavoratori che si spostano da un paese europeo all’altro
Un fondo pensione estero non è tenuto, in assenza di stabile organizzazione in Italia, ad operare quale sostituto di imposta
Più in particolare, il fondo, avente sede legale in Belgio e istituito su iniziativa della Commissione europea, chiedeva all’Agenzia delle entrate chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare al risultato netto di gestione in relazione alle iscrizioni effettuate in Italia, nonché se fosse tenuto agli adempimenti del sostituto d’imposta in relazione alle prestazioni erogate agli iscritti italiani.
E invero, con riferimento al primo punto, l’Agenzia ha specificato che le forme pensionistiche complementari comunitarie, altresì note come fondi transfrontalieri, o paneuropei, trovano collocamento, nell’ordinamento interno, ai sensi del decreto legislativo 252/2005 recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.
L’art. 15 ter del decreto 252/2005, prevede che i fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea, che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica. Inoltre, le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi comunitari scontano tassazione in capo all’aderente italiano allo stesso modo delle prestazioni erogate da un fondo italiano e sono tassate secondo il regime agevolato di cui all’art. 11 comma 6 del DLgs. 252/2005.
In questi termini, l’Agenzia ritiene che il fondo in esame non sia tenuto, per le adesioni effettuate in Italia, ad assolvere l’imposta sostitutiva nella misura del 20%, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
Ciò in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. Questo aspetto, conseguentemente, implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non riveste il ruolo di sostituto d’imposta.
In effetti, sottolinea l’Agenzia, l’istante, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non è tenuto ad applicare alcuna ritenuta sulle somme che erogherà agli iscritti italiani e questi dovranno, invece, indicarle nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le hanno percepite.
Tuttavia, qualora il fondo operi le ritenute alla fonte sui predetti corrispettivi, agendo in via di fatto come sostituto, sarà tenuto anche all’adempimento di tutti gli altri obblighi, formali e sostanziali, che ne conseguono.