La domanda si assume essere temeraria se sulla scorta di una pretesa illegittima comporta il coinvolgimento della parte privata in un giudizio ingiusto
Il giudice tributario, in via equitativa, ha il potere di valutare la liquidazione del risarcimento in favore del contribuente per i danni dallo stesso patiti in conseguenza dell’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa tributaria caratterizzata da mala fede o colpa grave
Il contribuente portato in giudizio per malafede (o colpa grave) del fisco ha diritto ad essere risarcito.
È questo uno dei principi ricavabili dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 26920/22, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che se la pretesa dell’erario si dimostra essere del tutto illegittima, e il coinvolgimento del contribuente in un processo, dalla pretesa illegittima scaturito, si rivela essere pretestuoso, la parte privata ha diritto di ottenere un risarcimento del danno.
Lite temeraria: di cosa si tratta?
L’art. 96 c.p.c. stabilisce che la parte soccombente in giudizio, quando ha promosso il giudizio o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave può essere condanna dal giudice, su istanza dell’altra parte (dunque della parte vittoriosa) oltre che al pagamento delle spese, anche a risarcimento dei danni, i quali sono liquidati anche d’ufficio nella sentenza.
In ogni caso, anche d’ufficio, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
In buona sostanza, si integra la c.d. lite temeraria quando una delle parti ha agito in giudizio con un comportamento consapevolmente contraddistinto da mala fede o colpa grave, costringendo la giustizia a dispiegare risorse e, soprattutto, la controparte a partecipare del tutto immotivatamente e pretestuosamente a un processo.
Lite temeraria e processo tributario
Come sottolineato dagli ermellini, anche nel processo tributario possono trovare applicazione le norme, disciplinate dal codice di procedura civile, in tema di lite temeraria, di cui all’art. 90 ss. c.p.c.
È nel potere del giudice tributario, infatti, liquidare in favore del contribuente, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Agenzia delle entrate, e in generale dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva temeraria, come tale caratterizzata da mala fede o colpa grave.
Del resto, l’art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata trova dimora anche nell’ambito tributario in virtù del D.Lgs. n. 546/92, art. 1 comma 2, a mente del quale i giudici tributari applicano per quanto compatibili le norme del codice di procedura civile.
In questi termini, il giudice tributario, in via equitativa, ha il potere di valutare la liquidazione del risarcimento in favore del contribuente per i danni dallo stesso patiti in conseguenza dell’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa tributaria caratterizzata da mala fede o colpa grave.
Istanza di risarcimento danni per lite temeraria
Ove il giudizio sia ancora pendente, l’istanza dovrà essere posta in quella sede, a meno che non vi siano preclusioni di natura processuale, in quanto nessun giudice può valutare meglio l’asserita temerarietà della domanda di quello stesso giudice chiamato a decidere sulla domanda che si assume, appunto, temeraria.
Differente è il caso in cui vi sia impossibilità di fatto o diritto di proporre istanza in quella sede. In tal caso sarà data la possibilità di proporre istanza di risarcimento con giudizio autonomo.