Esma aggiorna le regole sui prospetti

Livia Caivano
Livia Caivano
20.7.2018
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Mifid II è la normativa più chiacchierata dell'anno, ma non l'unica. In fatto di tutela degli investitori, il pacchetto legislativo scritto e votato per ricostruire la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari, parla anche di prospetti informativi.

Oggetto delle indicazioni, summery e fattori di rischio

Obiettivo è snellire la documentazione per rendere più accessibili le informazioni ai risparmiatori

Nel luglio 2012 la Commissione europea decide di mettere nero su bianco l'esigenza di rendere note le ‘informazioni chiave' relative ai prodotti di investimento. I difficili negoziati con il Parlamento europeo portano all'adozione definitiva del regolamento finale nel 2014. La normativa prevede che i clienti al dettaglio che desiderano sottoscrivere un investimento ricevano una maggiore protezione quando si tratta di un Priip (Packaged retail and insurance-based investment product) cioè di investimenti mirati alla clientela retail e prodotti assicurativi. Parliamo di una serie molto variegata di prodotti: fondi, polizze assicurative, strumenti strutturati o investimenti sui derivati.

Il gateaway per il mercato dei capitali


Il Regolamento prospetto (Regolamento Ue n.1129 del 2017) che sarà applicabile dal 21 luglio 2019, si rivolge alle società che offrono titoli finanziari al pubblico. La legge ha un ambito di applicazione ben più ampio e include tutti le tipologie dei titoli. Se per i Priips unico responsabile della redazione del documento informativo e dei suoi contenuti è l'emittente, nel caso dei prospetti è necessaria l'approvazione dell'autorità competente. Ora, Esma pubblica gli standard tecnici per l'attuazione della disciplina Ue sul prospetto.

Il summary


E' la prima parte del documento e racchiude le informazioni più importanti. Stando alle indicazioni della Commissione Europea, tendenzialmente non deve superare comunque le 7 pagine a fronte di una lunghezza attuale non superiore al 7% del prospetto o 15 pagine quale dei due sia maggiore. Dibattuto il grado di flessibilità da concedere all'emittente nella scelta delle informazioni finanziarie chiave da includervi. Esma fa chiarezza ammettendo una certa autonomia nella determinazione del tipo di informazioni più utili all'investitore.

Fattori di rischio


Il Documento di consultazione dell'Esma sugli orientamenti in merito ai fattori di rischio del prospetto, pur essendo indirizzati alle autorità competenti ai fini dell'approvazione del prospetto, assumono che anche gli emittenti ne tengano conto. L'obiettivo è quello di limitare l'estensione dei fattori di rischio, con informazioni più concentrata sui rischi specifici e rilevanti dell'investimento. Una lista troppo lunga impedisce infatti al consumatore di individuare con precisione quelle che sono le criticità maggiori del prodotto finanziario. La tendenza a elencare nel dettaglio ogni ipotesi di rischio deriva dall'esigenza delle emittenti di tutelarsi da ipotetici problemi di responsabilità ma non fa che mettere più confusione nelle teste degli investitori, specie i meno competenti. E' quindi necessario, nel documento, raggruppare i fattori di rischio per categorie e selezionare i fondamentali per rappresentare i primi 15 nel summary

 

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