Energizzante “iniezione di liquidità” con il decreto credito

Tempo di lettura: 5'
Approvato dal cdm il decreto credito. Liquidità immediata per 400 miliardi a imprese e lavoratori autonomi, golden power e blocco delle tasse
Per la paziente Italia, dopo la cura omeopatica di marzo, si passa alla energizzante iniezione di liquidità di aprile con un decreto approvato dal consiglio dei ministri nella serata del 6 aprile. Si tratta di “un decreto con una potenza di fuoco unica nella storia della nostra Repubblica”, secondo il premier Giuseppe Conte. “Probabilmente la più ampia operazione in ambito europeo come garanzie prestate dallo Stato per sostenere la liquidità dei nostri imprenditori” per il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli.
Il decreto aggiunge altri 200 miliardi di effetto leva ai 350 del decreto di marzo sul fronte interno e prevede un'azione di supporto all'export per ulteriori 200 miliardi. Il provvedimento sarà completato dal successivo decreto di Aprile di cui costituisce una anticipazione. Si giunge a tutto ciò dopo una lotta intestina che ha diviso la maggioranza sulla Sace (società nel perimetro di Cassa deposito e prestiti).
La liquidità viene iniettata attraverso prestiti erogati secondo i tradizionali canali di finanziamento garantiti dallo Stato. Ciò assicurerà speditezza nelle procedure di erogazione. In particolare, si procede con il potenziamento del Fondo centrale di garanzia, per le piccole e medie imprese e, attraverso la Sace, soprattutto per le imprese di medie e grandi dimensioni. Per i prestiti alle imprese fino ai 5 milioni di euro la garanzia statale coprirà il 90% del prestito mentre per i prestiti agli artigiani, commercianti e professionisti fino a 25mila euro la garanzia coprirà il 100% dell'erogato. Affidamenti fino a 800 mila euro con garanzia dello Stato al 90% (che arriva al 100% con i Cofidi) per le esigenze maggiori di liquidità per le stesse categorie.

Il decreto contiene anche un adeguamento della norma “golden power”, per le imprese che svolgono un ruolo strategico per il Paese. Per quanto riguarda la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (pmi), Patuanelli ha annunciato che salirà a 7 miliardi e avrà la capacità di generare liquidità fino a 100 miliardi per le aziende fino a 499 dipendenti.

Per la parte fiscale il decreto si adegua alla proroga del lockdown e prevede il differimento delle scadenze fino a giugno e luglio attraverso un meccanismo legato al fatturato per le imprese e le partite Iva. Misure che però si limitano a spostare solo di qualche mese le scadenze originarie. Non paiono sufficienti a sostenere imprese e autonomi che al momento sono fermi e che si riprenderanno più lentamente del fisco. Il rischio è che alla fine si ricorrerà ai finanziamenti garantiti dal bazooka dello Stato per pagare le imposte. Sul fronte dei processi tributari vi è proroga della sospensione fino all'11 maggio. Un mese in più per adeguare gli strumenti telematici utili ad assicurare il distanziamento processuale come estensione di quello sociale.
Nessuna proroga per gli adempimenti fiscali per i quali rimangono fermi i termini stabiliti dal Decreto Cura Italia.

Vediamo alcune delle misure fiscali più significative in base alle anticipazioni disponibili (e in attesa della pubblicazione del decreto).


Sospensione di versamenti tributari e contributivi


I soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta sono esonerati dai versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Si prevede la medesima sospensione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.
La medesima sospensione compete, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno iniziato l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020.
I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Il comma 5 prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui sopra, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

 

Proroga sospensione ritenute


I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, possono su opzione beneficiare del non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020, previsto dal Dl 18/2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020, previsto dal Dl 18/2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Acconti di imposta di giugno


In alternativa al “metodo storico” di calcolo degli acconti (e cioè sulla base dell'imposta dell'anno precedente), coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Viene esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro il margine del 20%.

 

 Rimessione in termini per i versamenti


Per i soggetti che, pur essendovi tenuti (e cioè quelli con fatturato superiore a 2 milioni di euro) non hanno effettuato i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni lo scorso 20 marzo 2020 (originariamente previsti per il 16/03 poi prorogati dal Dl 18/2020) sono rimessi in termini senza il pagamento di sanzioni e interessi se li eseguono entro il 16 aprile 2020.

 

Termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020


Si differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Il differimento non dà luogo a sanzioni, purché l'invio telematico delle certificazioni all'Agenzia delle entrate avvenga entro il 30 aprile 2020.

  

Termini agevolazione prima casa


Sospensione dei termini utili per beneficiare dell'agevolazione “prima casa” nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e cioè: del periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;  del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute  entro 5 anni dall'acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla  vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

È inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

 

Utili distribuiti dalle società semplici


Viene modificata la disciplina dell'art. 32- quater del Dl n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

  1. a) ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Tuir;

  2. b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;

  3. c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;

  4. d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.


 

Disposizioni in merito al processo tributario


Per gli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l'obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche. Inoltre gli ufffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite pec nel domicilio eletto (al difensore) o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

 

Modifiche al credito di imposta per le spese di sanificazione


Vengono ricomprese nel credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (istituito dall'articolo 64 del DL 18/2020) le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20mila euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

 

Divieto di cumulo indennità professionisti con pensioni


I professionisti eleggibili all'indennità prevista dall'art. 44 del Dl 18/2020, devono risultare iscritti, in via esclusiva, alle casse professionali private e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

Cosa vorresti fare?