È possibile ottenere la restituzione dei beni donati a causa della promessa di matrimonio se questo non si realizza
L’esercizio dell’azione restitutoria si estende anche nell’ipotesi di donazione immobiliare indiretta
In effetti, il legislatore, all’art. 80 cc., rubricato “restituzione dei doni”, ha stabilito che il donante può domandare la restituzione dei doni fatti al partner che li ha ricevuti se queste donazioni sono state eseguite a causa della promessa di matrimonio ma, il matrimonio, contrariamente alle aspettative, non è stato contratto.
In buona sostanza, il nostro ordinamento, con l’intento di andare a disciplinare dal punto di vista patrimoniale l’ipotesi in cui una relazione affettiva, apparentemente destinata a consolidarsi in un matrimonio, si sciolga, ha previsto un meccanismo che consente al fidanzato o alla fidanzata che ha effettuato dei doni di ottenerli indietro, tramite l’esercizio dell’azione restitutoria.
Il presupposto su cui si muove la norma, infatti, è che ogni donazione tra fidanzati è stata fatta sulla scorta della promessa di celebrare il futuro matrimonio (ancorché la promessa non è eseguita in forma solenne).
Pertanto, se il matrimonio non fa seguito alla promessa, alla rottura del fidanzamento gli scambi effettuati – a causa e per il solo fatto della promessa – possono tornare all’originario proprietario.
Beninteso, la norma citata, prevede un limite alla proposizione della domanda di restituzione. Questa, infatti, potrà essere proposta entro e non oltre un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti
Ebbene, come chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29980 del 2021, il campo di applicazione dell’art. 80 cc. che disciplina l’ipotesi di ottenere la restituzione dei doni fatti al fidanzato, si estende alle donazioni immobiliari; anche quando indirette. Nel caso di specie, in effetti, si trattava di un acquisto di un immobile effettuato dalla fidanzata con il denaro ricevuto in dono dal partner.
E invero, secondo i giudici di legittimità, nel caso di donazione indiretta immobiliare, se il donante dimostra che il trasferimento di denaro (denaro impiegato per l’acquisto dell’immobile) all’ex partner, è avvenuto a causa della promessa di un matrimonio, poi non realizzato, il donante avrà diritto ad esercitare l’azione restitutoria e, quindi, a considerarsi acquirente effettivo dell’immobile.
Il venir meno della causa donandi legittima la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario e consolida la retrocessione del bene all’originario proprietario.