La donazione di modico valore in quanto prevede il trasferimento di un bene dal valore esiguo è inidonea a recare un danno a terzi, e non richiede la forma solenne
La donazione di modico valore ha ad oggetto un bene modesto, in base all’oggettivo valore del bene e alla consistenza del patrimonio del donante
A cosa ci si riferisce quando si parla di donazioni di modico valore? E quali sono le implicazioni di natura fiscale che derivano quando si ha a che fare con questo genere di trasferimenti?
Per provare a rispondere a questi quesiti occorre, prima di tutto, rinviare all’art. 783 c.c.; norma che dettandone la disciplina può aiutaci a comprendere la definizione.
La definizione di donazione di modico valore
L’art. 783 c.c. stabilisce che la donazione di modico valore:
- ha per oggetto beni mobili
- è valida anche se manca l’atto pubblico purché vi sia stata la tradizione
- la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Da questi tre elementi è possibile comprendere che questo genere di donazione attiene esclusivamente all’ampia categoria di beni mobili (dunque, non potrà mai essere di modico valore una donazione che consiste nel trasferimento per spirito di liberalità di un bene immobile) e, stante la modicità del valore del bene donato è possibile prescindere dall’atto pubblico: sarà sufficiente, infatti, per determinare in modo certo la volontà del donante, la mera consegna della bene nelle mani del donatario.
Del resto, l’esiguo valore della donazione in quanto inidoneo a recare un danno a terzi, non richiede l’intervento, ad esempio, di un notaio e dunque della “forma solenne”.
Come riconoscere il modico valore?
Quando si parla di donazione di modico valore ci si riferisce a quel tipo di donazione che ha per oggetto un bene modesto, trasferito senza forme solenni e che, tendenzialmente, si presume non in grado di incidere né (in diminuzione consistente) sul patrimonio del donante né (in aumento sensibile) sul patrimonio del donatario, né, ancora, a discapito di soggetti terzi.
Altrimenti detto, come indicato dalla norma, il valore “esiguo” dovrà essere determinato tenendo conto di:
- un profilo oggettivo, quale il valore economico del bene
- un profilo soggettivo, vale a dire la consistenza del patrimonio del donante e le condizioni economiche dello stesso.
Tuttavia, il codice non definisce chiaramente i criteri a partire dai quali è possibile definire cosa si intenda davvero per modico valore.
Certamente lo è il regalo fatto da un parente in danaro o i doni materiali trasferiti durante le ricorrenze, quando non incidono in modo apprezzabile sul patrimonio del donante e non arrecano pregiudizio a terzi.
Profili fiscali
Come detto, una delle forme più diffuse di donazione di modico valore è quella che concerne la donazione di denaro.
Ebbene dal punto di vista fiscale, tanto che si tratti di liberalità in denaro che in beni mobili, è prevista un’esenzione. Ciò vale a dire che chi riceve dette donazioni non è tenuto al pagamento di imposta.
Tuttavia, per evitare spiacevoli conseguenze con il fisco è sempre consigliabile, per un verso, giustificare – soprattutto quando si tratta di donazioni in danaro – la provenienza della somma e dall’altro, in casi dubbi, rivolgersi ad un consulente fiscale e legale esperto, da cui ricevere eventuali suggerimenti e constatare l’eventuale modicità o meno della donazione, alla luce dei criteri – non stringenti – posti dalla normativa di riferimento.