La donazione indiretta produce gli stessi effetti della donazione senza la necessità di un contratto stipulato innanzi ad un notaio
Nella donazione indiretta la liberalità avviene mediante un atto che realizza in via mediata l’effetto dell’arricchimento del destinatario
Donazione: aspetti generali
Come noto la donazione costituisce un negozio giuridico attraverso il quale una parte, per puro spirito di liberalità, decide di arricchire un altro soggetto senza corrispettivo, trasferendo a favore del donatario, un certo bene o disponendo a suo favore di un diritto o assumendo un’obbligazione.
Per la donazione è essenziale il contratto, il quale dovrà essere concluso in forma di atto pubblico alla presenza di due testimoni e sotto il controllo di un notaio.
Gli elementi essenziali della donazione sono due:
- lo spirito di liberalità
- l’arricchimento del donatario.
La donazione che una volta conclusa è di norma irrevocabile, potrà essere revocata solo in presenza di cause tassativamente previste, quali:
- ingratitudine del donatario, vale a dire nel caso in cui chi ha ricevuto la donazione abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
- per sopravvenienza di figli, vale a dire nel caso in cui il donante abbia o scopra di avere figli dopo la donazione.
Differenza tra donazione diretta e indiretta
La donazione indiretta, anche definita come liberalità non donativa, è un negozio giuridico che corrisponde alla donazione diretta salvo per il fatto che non richiede i medesimi requisiti di forma.
Infatti, con la donazione indiretta si raggiunge lo stesso risultato della donazione diretta senza la stipula di un contratto e, conseguentemente, senza gli oneri formali previsti dalla legge per tale istituto.
Più in particolare, se nella fondazione diretta il codice civile impone la forma scritta dell’atto pubblico a pena di nullità, come previsto dall’articolo 782, nella donazione indiretta, invece, non è necessario la forma dell’atto pubblico.
In buona sostanza, nella donazione indiretta, che al pari del negozio tipico della donazione è un atto di liberalità da cui deriva l’impoverimento di un soggetto donante e l’arricchimento di un beneficiario, non è necessario la stipula di un contratto nella forma di atto pubblico notarile e in presenza di due testimoni: da ciò, spesso, ne consegue che nel caso di donazioni indirette sarà più difficile dimostrare l’intenzione (e dunque lo spirito di liberalità) del donante.
Esempi di donazione indiretta
Chiarito che la donazione indiretta produce gli stessi effetti della donazione senza la necessità di un contratto stipulato innanzi ad un notaio, occorre fare degli esempi.
L’esempio più ricorrente è certamente quello della donazione di un immobile attraverso il pagamento del prezzo dello stesso da parte di un genitore a favore di un figlio. Che ne acquisisce l’intestazione e diventa titolare.
Ma è possibile fare anche altri esempi. Si pensi alla rinuncia abdicativa ad un diritto, da cui derivi un vantaggio per un altro soggetto, fatta senza corrispettivo o ancora si pensi al caso in cui un soggetto, dunque il donante, adempia spontaneamente e senza corrispettivo ad un obbligo altri.
Tuttavia quando si tratta di donazione indiretta potrebbero sorgere criticità tanto dal punto di vista fiscale in merito alle attribuzioni anche patrimoniali che discendono dal fatto di trasferire un certo bene ad un altro soggetto quanto dal punto di vista dell’onere della prova. Infatti, poiché la donazione indiretta non prevede la sottoscrizione di un contratto in forma di atto pubblico, potrebbe essere difficile dimostrare l’animus donandi. A tal riguardo, è consigliabile sempre rivolgersi ad un consulente esperto, per comprendere in che modo è opportuno muoversi.