Dl liquidità: il governo amplia il perimetro del golden power

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Il testo del decreto allarga molto il campo di azione della golden power sia in termini di partecipazione che di settori per impedire che, con facilità, ci possano essere scalate ostili

Con il golden power vengono blindati i settori strategici per il sistema Paese ai tempi dell'emergenza sanitaria

L'ampliamento riguarda tra gli altri i settori finanziario, creditizio e assicurativo, energia, trasporti, acqua e salute, sicurezza alimentare, l'accesso a informazioni sensibili, l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie

Il campo di azione dei poteri speciali viene esteso anche alle operazioni intra-europee

Il Dl liquidità appena entrato in vigore (Dl 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gu serie generale n. 94 dell'8/04/2020), con gli articoli 15 e 16 rafforza il golden power per proteggere i nostri asset strategici da scalate ostili e acquisizioni estere nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica.
Le norme approvate, anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell'attuazione del decreto attuativo – l'ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del regolamento europeo n. 452/2019.

“Il testo del decreto allarga molto il campo di azione della golden power sia in termini di partecipazione che di settori per impedire che, con facilità, ci possano essere scalate ostili”, ha commentato Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
In tal modo viene consentito di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l'altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.
Viene ora prevista la possibilità per il governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono gli obblighi di notifica cui sono tenute.

Viene esteso, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche a operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori citati sopra. Nel caso di operazioni extra-europee, l'ampliamento oggetto di intervento riguarda, sempre in via transitoria, anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, poi con l'art. 17 del decreto si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 del Tuf per consentire alla Consob di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

Alla domanda se non si rischia in tal modo una nazionalizzazione dell'economia italiana, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro ha sottolineato che “l'intervento deve essere temporaneo e sollecitato da una condizione di emergenza. Non si tratta di una nazionalizzazione dell'intera economia quanto di un intervento pubblico a tutela di specifici settori. Ripeto: in questo momento serve una grande alleanza fra Stato e impresa”. 

La disciplina di riferimento del golden power


Rispetto alla normativa previgente (il decreto-legge n. 332/1994), il Dl n. 21 del 2012 segna il passaggio da un regime di golden share a un sistema di golden power. Esso consente l'esercizio dei poteri speciali con riguardo a tutte le società che svolgono attività di rilevanza strategica e non più soltanto nei confronti delle società privatizzate. Opera, inoltre, a prescindere dalla titolarità in capo allo Stato di partecipazioni nelle imprese strategiche. Stabilisce, da ultimo, i limiti e le condizioni per l'esercizio dei poteri speciali e, tramite il rinvio ad appositi decreti regolamentari, gli ambiti nei quali essi operano, nonché le relative procedure.

La “minaccia di grave pregiudizio” per gli interessi pubblici viene valutata dal Governo tenendo conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. I poteri di intervento riconosciuti al Governo, diversi a seconda dei casi e da esercitare sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, sono sostanzialmente i seguenti:

  1. opposizione all'acquisto di partecipazioni;

  2. veto all'adozione di delibere societarie;

  3. imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni.


Il Dl 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 41 del 20 maggio 2019), ha introdotto, nel Dl n. 21 del 2012, l'articolo 1-bis, che disciplina l'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Il Dl 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla L. 133 del 18 novembre 2019) ha esteso l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal governo nei settori strategici, coordinandolo con l'attuazione del regolamento (Ue) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.
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Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

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