Il diritto di abitazione del coniuge non riguarda le “case vacanza”

Il diritto di abitazione mortis causa coincide con il solo immobile in cui i coniugi dimoravano stabilmente prima della morte del de cuius
Il diritto di abitazione non può estendersi ad un appartamento diverso rispetto all'abitazione principale
Ai sensi dell’art 544 c.c. a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge e, inoltre, al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.
Ebbene, il diritto di abitazione riservato al coniuge, ai sensi del richiamato art. 544 c.c., comprende anche le residenze alternative? Quindi, ad esempio, le residenze utilizzate saltuariamente o in determinati periodi dell'anno come le seconde case.
Questo è uno dei temi che è stato oggetto di valutazione da parte dei giudici di legittimità nella sentenza 7128 del 2023.
L’oggetto del diritto di abitazione
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. (il cui valore va, peraltro, detratto dall'asse prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi), ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", ossia l'immobile che in concreto è in grado di soddisfare l'esigenza abitativa del partner superstite, conservando il luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.
Come ha messo in evidenza la Corte l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con il solo immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - dimoravano insieme e stabilmente prima della morte del de cuius, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare, e non può estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento.
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Il diritto di abitazione non si estende alle abitazioni alternative
In questo senso, come ha osservato la Corte di Cassazione, è perciò da escludere che l'ambito del diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite si estenda fino a comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea o saltuaria (ad esempio per soggiorni, più o meno brevi, a scopo di vacanza).
Infatti, la nozione di casa adibita a residenza familiare postula l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, e conseguentemente riferisce all’immobile che è divenuto il centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza.
Tradotto: ad avviso della Corte il diritto di abitazione del coniuge superstite non si estende alle seconde case e a tutti quegli immobili che fuoriescono dalla nozione di immobile adibito a casa familiare.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.