La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio di natura fiscale che consiste nel comunicare all’Agenzia delle entrate il subentro degli eredi nei diritti e nella titolarità dei beni del de cuius, al fine di determinare le imposte dovute
Per procedere correttamente alla predisposizione della dichiarazione di successione, è bene tenere a mente il termine entro cui trasmettere la dichiarazione, i soggetti obbligati, i casi di esonero, l’ufficio territorialmente competente, le conseguenze, anche sanzionatorie, correlate all’ipotesi di infedele o omessa dichiarazione
E invece, la successione mortis causa dal passato prende solo le mosse, stante il fatto che il trasferimento della proprietà o diritti per causa di morte è un meccanismo che guarda soprattutto al futuro; in particolare, al modo in cui uno o più soggetti subentreranno nei rapporti giuridici di cui era titolare un’altra persona (de cuius).
L’imposta di successione colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti su beni mobili e immobili successivamente alla morte del titolare, e deve essere pagata all’Agenzia delle Entrate tenendo conto del fatto che l’aliquota varia a seconda del grado di parentela che lega il beneficiario al de cuius.
In primo luogo, è bene chiarire che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che si apre al momento della morte del de cuius e nel luogo del suo ultimo domicilio.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente/erede tramite i servizi telematici, avvalendosi di un intermediario abilitato o, fisicamente, presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Se il defunto risiedeva all’estero, ma in precedenza aveva la residenza in Italia, l’ufficio di riferimento preposto a ricevere la dichiarazione è quello nella cui circoscrizione è fissata l’ultima residenza italiana. Se, invece, non è dato sapere il luogo di ultima residenza in Italia del de cuius, l’ufficio di riferimento è quello di Roma.
Ebbene, individuato il termine per la presentazione, è opportuno spendersi sui soggetti obbligati a presentarla.
L’obbligo di adempiere grava sui soggetti chiamati all’eredità, dunque sugli eredi e sui legatari (o sui loro rappresentanti legali), a meno che non abbiano rinunciato all’eredità e ne abbiano dato notizia. L’onere insiste anche sui soggetti immessi solo temporaneamente nel possesso dei beni per il caso di morte presunta del contribuente o in caso di assenza; sui soggetti incaricati di amministrare l’eredità; sui curatori dell’eredità giacente; nonché sugli esecutori testamentari e sui trustee.
È bene chiarire che, per il caso in cui più soggetti risultino obbligati alla dichiarazione, la presentazione della stessa da parte di uno solo di essi è sufficiente per sollevare gli altri da ogni adempimento.
Vi sono poi delle ipotesi di esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Nel dettaglio, l’obbligo non sussiste laddove ricorrono – contemporaneamente – alcune condizioni; segnatamente, nel caso in cui l’eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari e l’ammontare globale dell’asse ereditario non supera la soglia di 100 mila euro. In questi casi, quindi, i soggetti obbligati sono esentati da ogni obbligo di presentazione.
La dichiarazione di successione deve indicare le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto nonché dei chiamati all’eredità e dei legatari, specificando il grado di parentela o affinità col defunto e l’eventuale rinuncia all’eredità. Sarà poi necessario procedere ad una descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione del valore globale netto dell’asse ereditario. Occorrerà indicare, altresì, le passività e gli oneri deducibili con i relativi documenti probatori come pure le riduzioni e le detrazioni, corredate dai relativi documenti di prova
Benché il termine entro cui bisogna presentare la dichiarazione è di un anno dall’apertura della successione, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per il caso in cui – dopo la scadenza del termine -, sopravvengano eventi idonei a incidere sulla devoluzione dell’eredità o sull’applicazione dell’imposta, i contribuenti possono procedere alla rettifica (in aumento o in diminuzione) anche oltre i 12 mesi previsti, presentando la dichiarazione sostitutiva o integrativa.
Sulla scorta della dichiarazione di successione, l’ufficio preposto provvede a liquidare l’imposta principale e, conseguentemente, notifica l’avviso di liquidazione entro il termine di tre anni dall’avvenuta presentazione.
In fase di liquidazione dell’imposta principale l’ufficio corregge gli errori materiali e di calcolo commessi nella dichiarazione ed esclude le eventuali passività o detrazioni non provate o non spettanti e, se la dichiarazione impone rettifiche diverse da quelle già indicate, l’ufficio emette un atto denominato avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta.
Alla luce di tutto ciò, occorre prendere in considerazione alcune ipotesi patologiche – che possono dare vita a conseguenze sanzionatorie – relative all’obbligo di presentare la dichiarazione.
È questo il caso del ritardo nella presentazione della dichiarazione, dell’omessa o infedele dichiarazione.
Se si tratta di ritardo non eccedente 30 giorni si applicherà una sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio; mentre se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.
Se si tratta di omessa dichiarazione, questa è punita con una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio (se l’imposta non è dovuta, si applica una sanzione che va da euro 250 a 1000 euro).
Nel caso di dichiarazione infedele, si prevede una sanzione che va dal 100% al 200% della differenza dell’imposta se il contribuente indica infedelmente dati rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta che incidono sulla determinazione del tributo.
È bene infine osservare che la presentazione ad un ufficio incompetente equivale ad omessa presentazione.
Ebbene, stante il fatto che adempiere l’onere di presentare la dichiarazione di successione può essere particolarmente complesso, alla luce di tutti gli elementi che è necessario prendere debitamente in considerazione, può essere opportuno rivolgersi ad un professionista o un consulente, non solo per evitare errori materiali e di calcolo nella predisposizione della dichiarazione, ma anche per escludere l’ipotesi di incorrere in sanzioni.