Il crowdfunding costituisce una valida fonte alternativa di finanziamento per le imprese
Da ora il crowdfunding potrà essere esteso anche alle Pmi costituite in forma di srl
Crowdfunding: di cosa si tratta?
Il crowdfunding costituisce un valido strumento di finanza alternativa che consente alle imprese di effettuare una raccolta di capitali diffusa per il tramite di una piattaforma digitale.
Questo meccanismo di raccolta di capitali permette a coloro che hanno in mente di irrobustire economicamente un’attività già avviata o hanno intenzione di far nascere un progetto imprenditoriale, di mettere in evidenza gli obiettivi del progetto online e così far affluire risorse economiche da parte di finanziatori esterni che decidono di investire attraverso un’apposita piattaforma.
Ovviamente ogni investitore, in forza del tipo di investimento, conseguirà diversi diritti.
Crowdfunding: chi sono i soggetti che prendono parte?
Chiarito che questo strumento di finanza alternativa, anche conosciuto come meccanismo di raccolta di capitali diffusa, consente, attraverso una piattaforma digitale, di contribuire alla nascita di un progetto, con importi di investimento diversi e diversi conseguenti diritti, occorre porre l’accento sui soggetti che prendono parte al meccanismo.
In linea generale, la prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge tre tipi di attori:
- il titolare del progetto da finanziare
- gli investitori
- l’organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.
Quanto a quest’ultimo punto le operazioni di crowdfunding si sviluppano attraverso l’intermediazione di una piattaforma digitale specializzata, all’interno della quale il promotore indica (solitamente) una somma che vorrebbe raggiungere per realizzare il progetto.
Aspetti fiscali
Per quanto concerne l’ambito fiscale, si osserva che in caso di raccolta di capitale tramite crowdfunding gli investimenti effettuati attraverso portali online seguiranno la stessa disciplina fiscale prevista per gli investimenti effettuati attraverso i canali tradizionali.
In questo senso, gli utili verranno assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 26%.
Inoltre, le piattaforme dedicate devono essere gestite da società autorizzate da Banca d’Italia in quanto finanziarie ex art. 106 TUB e/o da istituti di pagamento.
Tipologie di crowdfunding
Esistono diverse tipologie di crowdfunding, ognuna delle quali presenta caratteristiche anche fiscali diverse.
A tal riguardo, basti prendere in considerazione:
Il “reward crowdfunding”, il quale consente all’impresa, solitamente una start-up innovativa, di presentare sul mercato un prodotto prima di avviarne la sua produzione ufficiale. Dal punto di vista fiscale, attraverso questa tipologia, le imprese si assicurano in anticipo flusso di cassa e un certo numero di consumatori già potenzialmente interessati (che possono essere ricompensati con azioni o quote della società stessa) a certe condizioni potrebbe configurarsi una prevendita di un oggetto o di un servizio, e quindi potrebbe essere applicata l’Iva
L’“equity crowdfunding”, attraverso il quale gli investitori acquistano azioni o quote e l’emissione di partecipazioni societarie. Si tratta di operazioni esenti, e in relazione alle operazioni correlate all’acquisto di quote o azioni o all’emissione di partecipazioni societarie non vi sarà applicazione di Iva
Il “royalty crowdfunding”, consente ai sostenitori di vedersi riconosciute delle royalties, vale a dire delle quote dei profitti che il progetto finanziato pagherà in futuro come contropartita della partecipazione finanziaria al progetto. In questa circostanza la transazione è soggetta all’applicazione dell’Iva.
Il c.d. “social lending”, in questo caso il crowdfunding assume la forma di finanziamento alternativo al credito bancario. La concessione di un finanziamento tramite questo modello prevede il pagamento di un tasso di interesse e la restituzione della somma avuta in prestito. A certe condizioni è prevista l’esenzione dall’applicazione dell’Iva.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Quali sono le novità legislative nel crowdfunding?
Quali sono gli aspetti fiscali da tenere in considerazione?
Gli esperti selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA
Vantaggi del crowdfunding
Questo strumento di finanza alternativa è sempre più diffuso da parte delle start-up e delle piccole e medie imprese, in quanto, il crowdfunding, oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso come capitale di rischio, è in grado di offrire svariati altri vantaggi:
Ad esempio, il crowdfunding consente di:
- minimizzare i rischi di impresa
- validare l’efficacia di un’idea imprenditoriale
- entrare in contatto con un gran numero di persone, investitori, imprenditori
- raggiungere facilmente un numero imprecisato di soggetti rappresentando perciò un valido strumento di marketing.
Novità sul crowdfunding
A partire da settembre 2022 per via dell’entrata in vigore della L. 4 n. 127 del 4 agosto 2022, è possibile finanziarsi attraverso questo meccanismo anche oltre i confini nazionali.
Infatti, nell’ottica di rafforzare il mercato delle imprese europee, la nuova regolamentazione rimuove i precedenti vincoli che ostacolavano il ricorso al micro-finanziamento collettivo oltre i confini domestici.
In questo senso, pertanto, il mercato del crowdfunding diventa transfrontaliero e, in quanto tale, amplia enormemente il bacino di potenziali finanziatori.
Ma non è tutto.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dlgs. n. 10, dello scorso 24 marzo 2023, è stato previsto che a potersi finanziare attraverso il crowdfunding potranno essere anche le Srl.
Se fino ad adesso l’accesso a questa forma di raccolta di capitali diffusa era riservato prettamente a Spa, Pmi e Start-up innovative, da ora è previsto che anche le società a responsabilità limitata potranno ricorrervi.
È stato perciò derogato il vincolo di cui all’art. 2468 c.c. secondo cui le partecipazioni dei soci di società a responsabilità limitata non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.