L’esenzione trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale
La misura agevolativa prevista per i procedimenti di separazione e divorzio non può considerarsi estesa anche alle coppie di fatto, in quanto, in questo caso, i soggetti che formano la coppia non sono uniti da vincolo coniugale
La regola generale per le coppie sposate
Come noto, per agevolare la riorganizzazione patrimoniale e facilitare la gestione della crisi coniugale destinata ad andare incontro a separazione o divorzio, il legislatore prevede un’esenzione sui trasferimenti oggetto di accordi di separazione personale fra i coniugi.
Più nello specifico, il nostro ordinamento prevede, a mente dell’art. 19 L. 74/1987, che sono esenti da tassazione:
- gli atti posti in essere tra coniugi in esecuzione degli accordi di separazione; nonché
- gli atti volti a definire in modo stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.
L’agevolazione si estende a tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi al procedimento di separazione e di divorzio; questi, come tali, non scontano imposta di bollo, l’imposta di registro e ogni altra tassa.
In buona sostanza, per tutti gli atti posti in essere in fase di separazione o divorzio comportanti, tra coniugi, la cessione di quote societarie o il trasferimento di beni mobili o immobili opera un trattamento fiscale di favore; beninteso, laddove – questi atti – siano volti a definire in modo (tendenzialmente) stabile la crisi coniugale, destinata poi a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.
Focus sull’esenzione
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Inoltre, l’esenzione di cui all’articolo 19 trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Cosa accade per le coppie di fatto?
Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20956/2022, si è espressa sulla applicabilità della L. n. 74/1987, art. 19 (che come detto, disciplina l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro, e da ogni altra tassa, di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) alle coppie di fatto.
Ebbene, la Suprema Corte, ha rilevato che l’esenzione prevista per i procedimenti di separazione e divorzio non può considerarsi estesa anche alle coppie di fatto, in quanto, in questo caso, i soggetti che formano la coppia non sono uniti da vincolo coniugale.
La Legge Cirinnà recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“, all’articolo 1, comma 36, definisce “conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“.
Secondo la Corte, il regime di favore riguarda solo i soggetti avvinti dal vincolo coniugale. Ad avviso della Corte, nonché dell’Agenzia delle entrate, la richiamata legge n. 76 del 2016 non prevede e non regolamenta alcuna modalità di scioglimento del “rapporto di convivenza” e non prevede legislativamente alcun procedimento o tutela giurisdizionale o paragiurisdizionale per porre rimedio ad un’eventuale crisi tra i conviventi stessi.
Ne consegue, osservano i giudici che agli atti di trasferimento tra “conviventi di fatto” non possa essere applicata l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987.