Il codice della crisi e le novità Pnrr: gli aiuti alle imprese

29.4.2022
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Il codice della crisi ha introdotto una procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, con il fine di anticipare l'emersione di quest'ultima, analizzando le cause della sofferenza delle imprese e incentivando il raggiungimento di un accordo con i creditori. Quali le ultime novità?
Premesso che il codice della crisi e dell'insolvenza (Ccii) si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto, si evidenzia che esso prevede un modello processuale particolarmente celere, in cui non si parla più di fallimento ma di liquidazione giudiziale e in cui alla nozione di insolvenza si affianca quella di stato di crisi, inteso come probabilità di una futura insolvenza. La riforma è importante anche perché dà priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi mantenendo la continuità aziendale e armonizza la gestione della crisi e dell'insolvenza con le tutele dei lavoratori.
Il decreto legislativo n. 14/2019 ha dato definitiva attuazione alla legge n. 155 del 19 ottobre 2017 che contiene il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" la cui entrata in vigore però è stata rinviata dapprima al 16 maggio 2022 e successivamente, in base all'art. 37 del decreto Pnrr, al 15 luglio 2022. Il termine è più volte slittato soprattutto in funzione della necessità di adeguare il codice alle nuove previsioni dello schema di decreto modificativo di una serie di norme del Ccii stesso, approvato dal governo il 17 marzo scorso.
Sino a oggi, il codice della crisi ha subito anche modifiche, tra cui si ricordano il decreto legge del 24 agosto 2021, convertito dalla legge n. 147/2021 e il decreto approvato il 17 marzo 2022, che attua la direttiva Insolvency.
In dettaglio, il codice introduce la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, con il fine di anticipare l'emersione di quest'ultima, analizzando le cause della sofferenza dell'impresa e incentivando il raggiungimento di un accordo con i creditori.
L'attivazione della procedura di allerta è posta a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Inps e agente di riscossione).
Gli indicatori della crisi sono rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, valutati tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore, che con cadenza biennale o triennale vengono elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili "tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali (…) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat". Per l'imprenditore che si attiva tempestivamente per evitare che la crisi si aggravi e che presenta una domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza vengono riconosciute delle misure premiali cumulabili.
Importante è, anche, soffermarsi sugli strumenti di regolazione stragiudiziale della crisi previsti dalla riforma, che sono molteplici.
In particolare si tratta:
- dei piani attestati di risanamento;
- degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- degli accordi di ristrutturazione agevolati (art.60);
- degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art.61);
- delle convenzioni di moratoria.
Alla procedura di composizione negoziata può accedere, previa presentazione di domanda al "segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa" affinché si provveda alla nomina di un esperto indipendente nei casi in cui "risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa." L'esperto, nominato da una commissione che resta in carica due anni, deve essere in possesso di precisi requisiti formali e sostanziali e deve essere iscritto in un elenco apposito previa domanda da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano; il suo ruolo è centrale in questa procedura. Il suo compito infatti è di agevolare "le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni" di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche procedendo trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
All'esito delle trattative, se è stata individuata una soluzione, l'imprenditore ha diverse possibilità, come concludere un contratto, con uno o più creditori, concludere una convenzione di moratoria, concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto.
Costui però può anche domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, predisporre il piano attestato di risanamento, avanzare una proposta di concordato semplificato per procedere alla liquidazione del patrimonio o accedere, tra l'altro, a una delle procedure previste dalla legge fallimentare.
Per accedere alla procedura è prevista l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale; detta piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del ministero della Giustizia e del ministero dello Sviluppo economico. È doveroso ricordare che durante le trattative l'imprenditore conserva sia la gestione ordinaria che quella straordinaria dell'impresa al fine di scongiurare che si creino situazioni pregiudizievoli per le condizioni economiche e finanziarie dell'attività.
Il decreto legislativo n. 14/2019 ha dato definitiva attuazione alla legge n. 155 del 19 ottobre 2017 che contiene il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" la cui entrata in vigore però è stata rinviata dapprima al 16 maggio 2022 e successivamente, in base all'art. 37 del decreto Pnrr, al 15 luglio 2022. Il termine è più volte slittato soprattutto in funzione della necessità di adeguare il codice alle nuove previsioni dello schema di decreto modificativo di una serie di norme del Ccii stesso, approvato dal governo il 17 marzo scorso.
Sino a oggi, il codice della crisi ha subito anche modifiche, tra cui si ricordano il decreto legge del 24 agosto 2021, convertito dalla legge n. 147/2021 e il decreto approvato il 17 marzo 2022, che attua la direttiva Insolvency.
In dettaglio, il codice introduce la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, con il fine di anticipare l'emersione di quest'ultima, analizzando le cause della sofferenza dell'impresa e incentivando il raggiungimento di un accordo con i creditori.
L'attivazione della procedura di allerta è posta a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Inps e agente di riscossione).
Gli indicatori della crisi sono rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, valutati tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore, che con cadenza biennale o triennale vengono elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili "tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali (…) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat". Per l'imprenditore che si attiva tempestivamente per evitare che la crisi si aggravi e che presenta una domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza vengono riconosciute delle misure premiali cumulabili.
Importante è, anche, soffermarsi sugli strumenti di regolazione stragiudiziale della crisi previsti dalla riforma, che sono molteplici.
In particolare si tratta:
- dei piani attestati di risanamento;
- degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- degli accordi di ristrutturazione agevolati (art.60);
- degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art.61);
- delle convenzioni di moratoria.
Alla procedura di composizione negoziata può accedere, previa presentazione di domanda al "segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa" affinché si provveda alla nomina di un esperto indipendente nei casi in cui "risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa." L'esperto, nominato da una commissione che resta in carica due anni, deve essere in possesso di precisi requisiti formali e sostanziali e deve essere iscritto in un elenco apposito previa domanda da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano; il suo ruolo è centrale in questa procedura. Il suo compito infatti è di agevolare "le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni" di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche procedendo trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
All'esito delle trattative, se è stata individuata una soluzione, l'imprenditore ha diverse possibilità, come concludere un contratto, con uno o più creditori, concludere una convenzione di moratoria, concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto.
Costui però può anche domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, predisporre il piano attestato di risanamento, avanzare una proposta di concordato semplificato per procedere alla liquidazione del patrimonio o accedere, tra l'altro, a una delle procedure previste dalla legge fallimentare.
Per accedere alla procedura è prevista l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale; detta piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del ministero della Giustizia e del ministero dello Sviluppo economico. È doveroso ricordare che durante le trattative l'imprenditore conserva sia la gestione ordinaria che quella straordinaria dell'impresa al fine di scongiurare che si creino situazioni pregiudizievoli per le condizioni economiche e finanziarie dell'attività.
Il codice della crisi e dell'insolvenza prevede, anche, un'esdebitazione di diritto che si applica in caso di insolvenza di minore portata e che prescinde da un provvedimento specifico da parte del giudice.
All'esdebitazione possono poi accedere - sebbene solo una volta e con obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto se sopraggiungono utilità tali da consentire di soddisfare i creditori per almeno il 10% - i debitori meritevoli che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta, indiretta o futura.
Norme specifiche sono dedicate, poi, alla crisi dei gruppi di imprese. In particolare, si consente a più imprese che appartengono allo stesso gruppo, in stato di crisi e con un proprio centro di interessi in Italia, di proporre la domanda:
- di accesso al concordato preventivo (con un unico piano o con più piani collegati);
- di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentando un unico ricorso.
Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
Se le imprese hanno il proprio centro di interessi in circoscrizioni giudiziarie differenti, l'individuazione del tribunale competente (che è uno solo) va fatta tenendo conto della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento o dell'impresa che, sulla base dell'ultimo bilancio, presenta la maggiore esposizione debitoria.
Anche la procedura di liquidazione di gruppo è stata unificata.
Si ricorda, ancora, che l'art 356 del Codice prevede l'istituzione, presso il ministero della Giustizia di "un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza."
Possono iscriversi all'albo:
- avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili;
- studi professionali associati o società tra professionisti;
- soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative.
L'iscrizione all'albo comporta non solo il possesso di precisi requisiti di onorabilità, ma anche il rispetto di tutta una serie di requisiti e limiti previsti dagli artt. 356, 357 e 358 del codice.
Nella giornata del 17 marzo 2022, il consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto legislativo che attua la direttiva Ue 2019/1023 nota come "Insolvency", il cui obiettivo è quello di armonizzare la normativa in materia di insolvenza appunto, dei vari Stati membri Ue, con la finalità di garantire un migliore funzionamento del mercato interno e di tutelare la libertà di circolazione.
Lo schema del decreto legislativo che modifica il testo attuale del Codice della crisi e dell'insolvenza è composto da 48 articoli ed è il risultato delle proposte che sono state avanzate nella Commissione, istituita appositamente dalla ministra Cartabia con decreto del 21 aprile 2021.
Con questo decreto, oltre alle numerose modifiche terminologiche, vengono apportate al testo modifiche nelle aree sottostanti.
Allerta precoce e accesso informazioni
Il titolo II non contempla più gli indicatori della crisi e l'intervento del pubblico ministero. Per quanto riguarda le misure di allerta, si fa riferimento alla composizione negoziata della crisi e agli istituti che prevedono la segnalazione all'imprenditore che si trova in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle entrate, Agente della riscossione).
Ristrutturazione preventiva
L'obiettivo è di implementare quelle procedure che consentono di conservare il livello di occupazione e il valore dell'azienda. Le modifiche maggiori riguardano il concordato preventivo in continuità aziendale per offrire maggiore libertà all'imprenditore, dare valore al consenso dei creditori e ridurre il ruolo dell'autorità giudiziaria. Nell'ambito di questa procedura l'imprenditore-debitore gioca un ruolo fondamentale. Lo stesso deve infatti illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto al quadro, prendere le iniziative necessarie per definire rapidamente la procedura e gestire il patrimonio nell'interesse dei creditori.
Esdebitazione e interdizioni
Lo schema non è intervenuto molto su queste materie, già conformi alla direttiva Insolvency. Unica modifica di rilievo, il collegamento tra esdebitazione ed eliminazione delle cause di ineleggibilità ricollegabili alla liquidazione giudiziale.
Ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione
Il decreto si limita a rendere queste procedure più rapide ed efficienti in attuazione di quanto sancito dalla direttiva Ue, disponendo ad esempio che le domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza siano trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta sia riunita a quella già pendente.
All'esdebitazione possono poi accedere - sebbene solo una volta e con obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto se sopraggiungono utilità tali da consentire di soddisfare i creditori per almeno il 10% - i debitori meritevoli che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta, indiretta o futura.
Norme specifiche sono dedicate, poi, alla crisi dei gruppi di imprese. In particolare, si consente a più imprese che appartengono allo stesso gruppo, in stato di crisi e con un proprio centro di interessi in Italia, di proporre la domanda:
- di accesso al concordato preventivo (con un unico piano o con più piani collegati);
- di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentando un unico ricorso.
Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
Se le imprese hanno il proprio centro di interessi in circoscrizioni giudiziarie differenti, l'individuazione del tribunale competente (che è uno solo) va fatta tenendo conto della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento o dell'impresa che, sulla base dell'ultimo bilancio, presenta la maggiore esposizione debitoria.
Anche la procedura di liquidazione di gruppo è stata unificata.
Si ricorda, ancora, che l'art 356 del Codice prevede l'istituzione, presso il ministero della Giustizia di "un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza."
Possono iscriversi all'albo:
- avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili;
- studi professionali associati o società tra professionisti;
- soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative.
L'iscrizione all'albo comporta non solo il possesso di precisi requisiti di onorabilità, ma anche il rispetto di tutta una serie di requisiti e limiti previsti dagli artt. 356, 357 e 358 del codice.
Codice crisi e insolvenza 2022: cosa prevede il decreto correttivo
Nella giornata del 17 marzo 2022, il consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto legislativo che attua la direttiva Ue 2019/1023 nota come "Insolvency", il cui obiettivo è quello di armonizzare la normativa in materia di insolvenza appunto, dei vari Stati membri Ue, con la finalità di garantire un migliore funzionamento del mercato interno e di tutelare la libertà di circolazione.
Lo schema del decreto legislativo che modifica il testo attuale del Codice della crisi e dell'insolvenza è composto da 48 articoli ed è il risultato delle proposte che sono state avanzate nella Commissione, istituita appositamente dalla ministra Cartabia con decreto del 21 aprile 2021.
Con questo decreto, oltre alle numerose modifiche terminologiche, vengono apportate al testo modifiche nelle aree sottostanti.
Allerta precoce e accesso informazioni
Il titolo II non contempla più gli indicatori della crisi e l'intervento del pubblico ministero. Per quanto riguarda le misure di allerta, si fa riferimento alla composizione negoziata della crisi e agli istituti che prevedono la segnalazione all'imprenditore che si trova in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle entrate, Agente della riscossione).
Ristrutturazione preventiva
L'obiettivo è di implementare quelle procedure che consentono di conservare il livello di occupazione e il valore dell'azienda. Le modifiche maggiori riguardano il concordato preventivo in continuità aziendale per offrire maggiore libertà all'imprenditore, dare valore al consenso dei creditori e ridurre il ruolo dell'autorità giudiziaria. Nell'ambito di questa procedura l'imprenditore-debitore gioca un ruolo fondamentale. Lo stesso deve infatti illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto al quadro, prendere le iniziative necessarie per definire rapidamente la procedura e gestire il patrimonio nell'interesse dei creditori.
Esdebitazione e interdizioni
Lo schema non è intervenuto molto su queste materie, già conformi alla direttiva Insolvency. Unica modifica di rilievo, il collegamento tra esdebitazione ed eliminazione delle cause di ineleggibilità ricollegabili alla liquidazione giudiziale.
Ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione
Il decreto si limita a rendere queste procedure più rapide ed efficienti in attuazione di quanto sancito dalla direttiva Ue, disponendo ad esempio che le domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza siano trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta sia riunita a quella già pendente.