Chi può dire addio all'Irap? Uno sguardo alle ultime novità

3.1.2022
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Novità in ambito Irap per gli imprenditori e i professionisti che esercitano attività in forma individuale
A partire dal 2022, l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni
A certe condizioni, alcune categorie di contribuenti non sono tenute a versare l'Irap
Imprenditori individuali, professionisti e artisti non associati, che non rientrano nel regime forfettario e di vantaggio, al ricorrere dei requisiti dell'autonoma organizzazione, possono dire addio all'Irap.
L'anno nuovo, dunque, porta buone notizie sul fronte fiscale: è confermato, a seguito della pubblicazione della Legge di bilancio 2022, che l'imposta regionale sulle attività produttive (nota come Irap), non sarà più dovuta dagli imprenditori e i professionisti che esercitano attività in forma individuale.
L'esclusione in parola, in quanto valida a partire dal 2022, non esonera i soggetti interessati da alcuni adempimenti relativi all'anno appena trascorso.
Questi, infatti, sono considerati – per l'ultima volta – soggetti passivi d'imposta Irap per il 2021 e, per tale ragione, entro il prossimo novembre 2022 dovranno presentare la dichiarazione Irap 2021. Inoltre, i soggetti interessati dalla nuova disciplina sono tenuti a versare, sempre per il 2021, il saldo Irap: entro il 30 giugno 2022 o entro agosto 2022, con l'eventuale maggiorazione dello 0,4%.
La novità non investe, però, tutti gli ambiti e tutte le categorie di contribuenti. In questo senso, in primo luogo, l'esclusione Irap non determina la chiusura delle liti. Altrimenti detto, rimangono in piedi i contenziosi in corso relativi all'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, continueranno a essere sottoposti a Irap le società di capitali e cooperative, gli enti commerciali e i soggetti equiparati; le società di persone commerciali e gli enti privati non commerciali; gli studi professionali associati.
È evidente che, tale novità, pur portando beneficio ad alcune tipologie di contribuenti, rappresenta un disincentivo per molti professionisti ad associarsi, favorendo, al contrario, la prosecuzione dell'esercizio della professione in forma individuale.
Ciò considerato, l'intervento normativo, da un lato, consentirà di ridurre la pressione fiscale per tutti quei soggetti per i quali l'autonoma organizzazione non si può assumere come implicitamente esistente e, per il futuro, determinerà una riduzione del contenzioso in materia di Irap.
Questi, infatti, sono considerati – per l'ultima volta – soggetti passivi d'imposta Irap per il 2021 e, per tale ragione, entro il prossimo novembre 2022 dovranno presentare la dichiarazione Irap 2021. Inoltre, i soggetti interessati dalla nuova disciplina sono tenuti a versare, sempre per il 2021, il saldo Irap: entro il 30 giugno 2022 o entro agosto 2022, con l'eventuale maggiorazione dello 0,4%.
La novità non investe, però, tutti gli ambiti e tutte le categorie di contribuenti. In questo senso, in primo luogo, l'esclusione Irap non determina la chiusura delle liti. Altrimenti detto, rimangono in piedi i contenziosi in corso relativi all'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, continueranno a essere sottoposti a Irap le società di capitali e cooperative, gli enti commerciali e i soggetti equiparati; le società di persone commerciali e gli enti privati non commerciali; gli studi professionali associati.
È evidente che, tale novità, pur portando beneficio ad alcune tipologie di contribuenti, rappresenta un disincentivo per molti professionisti ad associarsi, favorendo, al contrario, la prosecuzione dell'esercizio della professione in forma individuale.
Ciò considerato, l'intervento normativo, da un lato, consentirà di ridurre la pressione fiscale per tutti quei soggetti per i quali l'autonoma organizzazione non si può assumere come implicitamente esistente e, per il futuro, determinerà una riduzione del contenzioso in materia di Irap.
Alla luce della relazione tecnica presentata in vista dell'approvazione della misura in commento, si è stimato che l'esonero dal pagamento dovrebbe riguardare 835 mila contribuenti (pari al 41,2% dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta) e comporterà una riduzione del gettito per 1,27 miliardi di euro a partire dal 2023.
È bene ricordare – stante l'importanza del concetto, ai fini dell'applicazione dell'esonero in commento – che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente opera in via autonoma e quindi, contemporaneamente, rivesta il ruolo di responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo necessario per lo svolgimento dell'attività; oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui.
È bene ricordare – stante l'importanza del concetto, ai fini dell'applicazione dell'esonero in commento – che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente opera in via autonoma e quindi, contemporaneamente, rivesta il ruolo di responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo necessario per lo svolgimento dell'attività; oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui.