A partire dal 2022, l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni
A certe condizioni, alcune categorie di contribuenti non sono tenute a versare l’Irap
Questi, infatti, sono considerati – per l’ultima volta – soggetti passivi d’imposta Irap per il 2021 e, per tale ragione, entro il prossimo novembre 2022 dovranno presentare la dichiarazione Irap 2021. Inoltre, i soggetti interessati dalla nuova disciplina sono tenuti a versare, sempre per il 2021, il saldo Irap: entro il 30 giugno 2022 o entro agosto 2022, con l’eventuale maggiorazione dello 0,4%.
La novità non investe, però, tutti gli ambiti e tutte le categorie di contribuenti. In questo senso, in primo luogo, l’esclusione Irap non determina la chiusura delle liti. Altrimenti detto, rimangono in piedi i contenziosi in corso relativi all’imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, continueranno a essere sottoposti a Irap le società di capitali e cooperative, gli enti commerciali e i soggetti equiparati; le società di persone commerciali e gli enti privati non commerciali; gli studi professionali associati.
È evidente che, tale novità, pur portando beneficio ad alcune tipologie di contribuenti, rappresenta un disincentivo per molti professionisti ad associarsi, favorendo, al contrario, la prosecuzione dell’esercizio della professione in forma individuale.
Ciò considerato, l’intervento normativo, da un lato, consentirà di ridurre la pressione fiscale per tutti quei soggetti per i quali l’autonoma organizzazione non si può assumere come implicitamente esistente e, per il futuro, determinerà una riduzione del contenzioso in materia di Irap.
È bene ricordare – stante l’importanza del concetto, ai fini dell’applicazione dell’esonero in commento – che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente opera in via autonoma e quindi, contemporaneamente, rivesta il ruolo di responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo necessario per lo svolgimento dell’attività; oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui.