Realizzare, su edifici esistenti, interventi volti al contenimento dei consumi energetici consente di beneficiare di una detrazione d’imposta delle spese sostenute
Adibire un immobile a studio professionale impedisce al contribuente di godere delle agevolazioni previste per la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico
Come rilevato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 611/2021, ristrutturare il proprio immobile e poi effettuare il cambio di destinazione d’uso può precludere il diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali previste dal legislatore nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico, di cui all’articolo 16-bis Tuir.
Detta disciplina, è bene ricordare, prevede che il contribuente che esegue dei lavori di recupero edilizio su un immobile potrà beneficiare di una detrazione, ai fini Irpef, al 50 % delle spese sostenute e fino ad un ammontare massimo complessivo pari a 96 mila euro per unità immobiliare (per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021).
Come prevede la norma che governa detta misura agevolativa, ai fini della detrazione, gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici devono essere eseguiti su
edifici residenziali di qualunque categoria catastale.
Pertanto, non possono essere considerate idonee a integrare i requisiti richiesti dall’agevolazione le opere realizzate su edifici o su parti di edifici non residenziali.
Osserva l’Agenzia che – come ribadito nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 – è possibile godere della detrazione d’imposta anche laddove gli interventi attuati dal contribuente siano eseguiti su un immobile non residenziale ma a condizione che all’interno del provvedimento che autorizza i lavori risulti che questi stessi comporteranno il cambio di destinazione d’uso del fabbricato da non residenziale in abitativo.
Questo comporta che – se al termine degli interventi – l’immobile, con il cambio di destinazione d’uso, non verrà adibito ad abitazione ma, come nel caso di specie oggetto di interpello, a studio professionale, il contribuente non avrà diritto di fruire della detrazione (ex art. 16 bis Tuir).
In mancanza della possibilità di fruire di questa agevolazione, sarà invece, continua l’Agenzia, possibile fruire dell’ecobonus (ex art.14 decreto n. 63/2013) in quanto questo strumento garantisce la detrazione anche per interventi realizzati su immobili non abitativi.
Altrimenti detto, il cambio di destinazione d’uso se, per un verso, fa perdere il diritto a godere delle detrazioni previste per il recupero edilizio, per un altro verso, lascia impregiudicata la possibilità di fruire dell’ecobonus.
Realizzare, su edifici esistenti, interventi volti al contenimento dei consumi energetici consente di beneficiare di una detrazione d’imposta delle spese sostenute Adibire un immobile a studio professionale impedisce al contribuente di godere delle agevolazioni previste per la ristrutturazione edili…