La misura denominata contratto di rioccupazione intende arginare il rischio che, a seguito degli eventi pandemici, possa aumentare il tasso di disoccupati
Per beneficiare degli sgravi previsti a favore dei datori di lavoro che decidono di procedere a nuove assunzioni, occorre tenere a mente le specifiche condizioni poste dal legislatore
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato (o effettueranno) nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
È bene specificare che laddove l’assunzione venga posta in essere ricorrendo ad altre tipologie contrattuali (anche se a tempo indeterminato) l’incentivo in oggetto non può trovare applicazione. Ad esempio, come chiarito dalla circolare Inps, l’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di apprendistato non legittima la fruizione dell’esonero.
Come pure, esclude dalla possibilità di fruire del beneficio, la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso, stante il fatto che il lavoratore non sarebbe titolare del requisito (disoccupazione) fondante il contratto di rioccupazione.
L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento (di durata di sei mesi) finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, e durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro. Con riferimento ai vincoli dell’esonero previsto dal decreto Sostegni bis, il diritto alla fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione delle seguenti condizioni:
– il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione;
– i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.