Agli stranieri non residenti non è precluso l’accesso ai bonus introdotti per il rifacimento delle facciate, la ristrutturazione degli immobili o la loro messa in sicurezza
In una recente risposta a interpello, la n. 550/2022, l’Agenzia delle entrate affronta un tema di particolare interesse per gli stranieri (persone fisiche o società) che possiedono beni immobili in Italia o sono intenzionati ad effettuare investimenti sul mattone.
Infatti, l’istante, nel caso di specie una società di diritto estero, proprietaria in Italia di un immobile unifamiliare di categoria catastale A/8 (immobili di lusso), chiede all’Agenzia se ha la facoltà di eseguire interventi di consolidamento strutturale e di messa in sicurezza statica dell’immobile, fruendo delle agevolazioni previste in tal senso dallo Stato.
Ebbene, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, anche i soggetti fiscalmente residenti all’estero possono godere delle agevolazioni fiscali previste sugli immobili presenti sul territorio.
Ai soggetti fiscalmente non residenti, infatti, sono applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 2020 – ancorché riferita al c.d. Superbonus – con cui l’Agenzia delle entrate ha osservato che «[…] tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati» possono accedere al “bonus”, dal momento che tale beneficio risulta destinato alle «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».
Inoltre, con la risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020 è stato ribadito che l’accesso al Superbonus non è precluso al contribuente residente all’estero che risulti proprietario di unità immobiliari in Italia, laddove egli risulti titolare del reddito fondiario relativo all’immobile, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste.
Ma non è tutto. Continua l’Agenzia, con la risoluzione n. 34/E del 2020, in tema di sisma bonus, è stato chiarito che possono fruire della detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su «costruzioni adibite … ad attività produttive».
Inoltre, con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E (a cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti) è stato spiegato che per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in esame, tenuto conto del tenore letterale della norma che non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari.
Esclusioni
Infine, l’Agenzia ha specificato che, in linea generale, questi bonus, prevedendo una detrazione dall’imposta lorda, non possono essere utilizzati:
- dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva
- dai soggetti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (tali soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste)
- dai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.