Non ha efficacia l’eventuale indicazione nel testamento, da parte del de cuius, del divieto di accettare l’eredità con beneficio di inventario
Il beneficio di inventario costituisce uno dei modi attraverso cui è possibile accettare l’eredità
Ci sono molti modi attraverso cui l’erede può accettare di
essere immesso nel patrimonio del de cuius lui spettante.
Tra le varie modalità, si annovera l’accettazione espressa, per
atto pubblico o scrittura privata, l’accettazione tacita, attraverso comportamenti
inequivocabili e concludenti che esprimono la volontà di accettare i beni, l’accettazione
presunta e l’accettazione pura e semplice, se il chiamato all’eredità, ad
esempio, si trova già nel possesso dei beni del dante causa.
E invero, tra i diversi modi di accettare l’eredità, vi è
anche il beneficio di inventario.
Questa forma di accettazione consente di non addivenire ad
una confusione tra i beni del de cuis e quelli dell’erede ma, al contrario,
permette di tenere distinti i patrimoni.
Attraverso l’accettazione con beneficio di inventario, l’erede
non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia
ricevuto per effetto della successione.
Questa forma di accettazione può essere solo
espressa e viene effettuata o attraverso una dichiarazione da destinare ad un
notaio, il quale trasmetterà l’atto al tribunale competente, o al cancelliere del tribunale del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
Detta dichiarazione sarà poi inserita nel registro delle successioni conservato
nel tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Affinché la dichiarazione produca gli effetti voluti, vale a
dire tenere separati i patrimoni del de cuius e dell’erede, essa deve essere
preceduta o seguita dalla predisposizione dell’inventario, vale a dire di un
elenco di tutti i beni e i diritti che dal dante causa dovrebbero passare all’erede.
Occorre, tuttavia, tenere a mente che il beneficio di
inventario non può essere effettuato sempre: il termine per procedere a questa
forma di accettazione dell’eredità è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede
che sia in possesso dei beni ereditari.
Poiché l’effetto principale dell’accettazione mediante
inventario, consiste nell’evitare la confusione dei beni tra dante causa ed
erede, ne deriva che quest’ultimo conserverà verso l’eredità, ai sensi dell’art.
490 cc. tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne
quelli che si sono estinti per effetto della morte. Inoltre, tramite il
beneficio di inventario, l’erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti
ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Da ciò ne deriva che è sempre consigliabile procedere all’accettazione
con beneficio di inventario quando si teme che il patrimonio del defunto, i
diritti e in particolare le obbligazioni di quest’ultimo, passando nel
patrimonio dell’erede, possano portare più conseguenze negative che positive.
Altrimenti detto, gli effetti che conseguono al beneficio di
inventario consentono all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio personale da quello del defunto e, conseguentemente, di limitare la
propria responsabilità rispetto alle vicende che attengono il patrimonio del dante causa.
Infine, è bene considerare che l’accettazione con beneficio
d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un
minore emancipato o un inabilitato; inoltre, in tali ipotesi l’accettazione necessita
inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.