I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua
Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo
Con la Circolare 1/E del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito alla misura di favore introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022), relativa alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Definizione agevolata: le istruzioni dell’Agenzia
Come noto, l’articolo 1 (commi da 153 a 159) della Legge di Bilancio 2023, al fine di supportare i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, prevede, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.
Stando a quanto emerge dal documento dell’Agenzia, le somme richieste al contribuente – a seguito di irregolarità emerse da controllo automatizzato per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 – possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Vi è dunque una differenza non da poco, rispetto al 10 per cento generalmente applicabile in sede di comunicazione degli esiti.
Come messo in evidenza nella circolare in commento, i benefici si conserverebbero anche in caso di lieve inadempimento, vale a dire nei casi di:
- lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.
Come si perfeziona la definizione agevolata
La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che residuano dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
È possibile fruire anche del pagamento rateale: fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Tuttavia, in caso di mancato pagamento, anche parziale, la definizione agevolata non produce alcun effetto. Pertanto, si applicheranno le disposizioni ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.
Cosa ricade nella definizione agevolata?
Chiarito che per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, occorre segnalare che ricadono nella definizione agevolata:
- le comunicazioni, già recapitate, per cui alla data di entrata in vigore della legge di bilancio non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata
- le comunicazioni recapitate successivamente al 1 gennaio 2023.
Controllo automatizzato: cos’è?
Come riportato nelle istruzioni rese dall’Agenzia nella circolare 1/E 2023, il controllo automatizzato delle dichiarazioni, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti.
In particolare, attraverso procedure automatizzate direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate effettua specifici controlli al fine di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni: i controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.
Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente. Tuttavia, la comunicazione degli esiti della liquidazione non è un atto impositivo, ma rappresenta un invito (invito c.d. bonario) a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Pertanto:
- entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità
- entro 90 giorni in caso di avviso telematico
il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo. Oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.