Le polizze sulla vita stipulate a favore di un soggetto terzo sono configurabili come donazioni indirette a favore dei beneficiari delle stesse
Indipendentemente dalla natura tradizionale o finanziaria della polizza, il vantaggio conseguito dal beneficiario deve essere oggetto di collazione
Saranno, conseguentemente, oggetto di donazione i beni donati e le spese sostenute dal defunto a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per pagare i loro debiti o, infine, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore.
Quanto alle spese fatte per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione a favore dei discendenti, è opinione concorde che per il discendente ottenere l’indennizzo può rappresentare un vantaggio rilevante.
E invero, proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 29583, rientrano nell’obbligo di collazione anche i premi relativi a contratti sulla vita che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, a nulla rilevando la tipologia di assicurazione: il meccanismo della collazione dovrà essere fatto valere sia per l’assicurazione sulla vita classica che per quelle a contenuto finanziario, come le unit linked.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, le polizze sulla vita aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a prova contraria, come “donazioni indirette” a favore dei beneficiari delle polizze stesse.
Inoltre, osserva la Corte di Cassazione, la collazione deve avere ad oggetto esclusivamente il vantaggio conseguito dal beneficiario, da misurarsi tenendo conto della differenza tra l’ammontare dei premi pagati e il capitale assicurato.
In questi termini, spiegano i giudici, l’obbligo di collazione insiste limitatamente alla minore somma tra l’ammontare dei premi pagati e il capitale. Inoltre, se l’evento condizionante il diritto all’indennizzo non si sia ancora verificato all’apertura della successione, il discendente è tenuto al conferimento del premio, salva la necessità, in favore dello stesso o dei suoi eredi, di procedere a un nuovo conteggio qualora l’indennità si rilevi in seguito inferiore.