Ai fini italiani, stante il collegamento con un’attività lavorativa svolta in precedenza, le suindicate prestazioni previdenziali svizzere erogate sotto forma di capitale o di rendita costituiscono reddito da pensione rientrante nel più ampio novero dei redditi di lavoro dipendente, ex articolo 49, comma 2, lettera a) del Dpr n 917/86 (Tuir), imponibili esclusivamente in Italia in forza della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
Il riferimento all’incasso tramite un intermediario italiano pare, dunque, conditio sine qua non per l’applicazione dell’imposizione sostitutiva del 5%. Sul punto, con un interessante pronuncia di prassi del 2019 (Interpello n. 904-255/2019) la Direzione regionale (Dre) Lombardia aveva tuttavia concluso che qualora la rendita fosse incassata all’estero, la prestazione poteva comunque fruire della tassazione sostitutiva del 5% autoliquidata direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (quadro Rm).
La posizione è però stata smentita dalla Risoluzione 3/E del 2020 secondo cui la formulazione della disciplina rilevante (art. 76, comma 1-bis, della legge n. 413/91) “induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa” (ndr. l’imposta sostitutiva del 5%). Pertanto, le somme non riscosse tramite intermediari residenti non possono fruire dell’applicazione del prelievo del 5% a titolo d’imposta (nello stesso senso anche Consulenza giuridica Agenzia Entrate 13.4.2021 n. 3).
Sul punto l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente a esprimersi nella risposta all’interpello ammettendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva ma unicamente nell’ipotesi in cui l’ente assicurativo svizzero abbia canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni Lpp, per il tramite di un intermediario residente, risultando soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro. Non vi è chi non veda l’esistenza di «una disparità di trattamento nel trattamento fiscale dei pensionati posti nella medesima condizione giuridica in relazione al possesso di un conto corrente in Italia» (cfr. Interrogazione parlamentare 26.2.2020 n. 5-03644).
(Articolo scritto in collaborazione con Mario Tenore, Pirola Pennuto Zei & Associati)