Accettare o rinunciare all’eredità: quello che occorre sapere

Non può più rinunciare all’eredità colui che, quale erede, abbia sottratto o nascosto beni ereditari
Il chiamato all'eredità, che non ha ancora acquisito la qualifica di erede, ha a disposizione 10 anni, dal momento dell'apertura della successione procedere all'accettazione dell'eredità
Cosa si intende per erede?
Parlare di eredità significa avere a che fare con il passaggio intergenerazionale della ricchezza; questa, al momento della morte di un individuo, il de cuius, viene trasferita nei confronti di altri soggetti, persone fisiche e non, individuate dalla legge o per testamento.
In questi termini, centrale nell’ambito della successione ereditaria – che configura il trasferimento del patrimonio da un soggetto a favore di altri soggetti per causa di morte – è la figura dell’erede.
Erede è colui che succede nella titolarità (totale o parziale) del patrimonio di un defunto, per testamento o per legge, subentrando così nei rapporti giuridici trasmissibili (attivi e passivi) di cui faceva parte il de cuius.
Ebbene, l’erede, prima di divenire tale ha a disposizione almeno due facoltà: accettare o rinunciare al patrimonio del suo dante causa.
Accettare l’eredità
Accettare l’eredità vuol dire compiere un passo importante: equivale a divenire titolare del patrimonio del defunto, subentrando, in proporzione alla quota spettante, ai rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo a quest’ultimo, acquistandone perciò sia i diritti sia gli obblighi.
L’accettazione configura un negozio unilaterale non recettizio, ed implica che il soggetto chiamato all’eredità, assumendo, a partire da quel momento, la qualifica di erede, subentri nella titolarità dei rapporti facenti capo al de cuius con effetti retroattivi: egli sarà considerato erede a partire dal momento dell’apertura della successione, ai sensi dell’art. 459 c.c.
Occorre tenere presente che:
- all’accettazione non possono apporsi termini o condizioni
- l’accettazione è irrevocabile e una volta esercitata non è possibile perdere la qualità di erede
- una volta manifestata la volontà di accettare non sarà possibile effettuare modifiche, ad esempio facendo valere il beneficio di inventario
- non potrà essere fatta valere solo su una parte di quanto invece attribuito dal de cuius.
Diverse tipologie di accettazione
È possibile accettare in modo “puro e semplice” o con beneficio di inventario l’eredità.
Nel primo caso l’accettazione deve essere contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata. Nel secondo caso, invece, occorre procedere in altro modo.
La dichiarazione con beneficio di inventario deve essere sempre espressa (non può essere tacita) e si fa mediante una dichiarazione presso un notaio o presso il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Sono tenuti al beneficio di inventario gli incapaci, i minori, fondazioni e persone giuridiche diverse dalla società o gli enti non riconosciuti.
L’accettazione con beneficio di inventario si caratterizza per il fatto che:
- non produce la confusione dei patrimoni del defunto e dell'erede
- l'erede paga i debiti ereditari e i legati entro il valore dei beni a lui pervenuti
- i creditori dell'eredità e i legatari possono soddisfarsi sul patrimonio ereditario con preferenza sui creditori dell'erede.
L’inventario consiste in una descrizione analitica dei beni, diritti e debiti caduti in successione, fatta dal cancelliere del Tribunale o da un notaio (debitamente nominato dal Tribunale), che ne redige un apposito verbale.
Trasmettere il diritto di accettare
È possibile che il diritto di accettare l’eredità si trasmetta ai propri eredi. Questa circostanza accade nel caso in cui il chiamato all'eredità muoia senza avere accettato l'eredità: in questo caso, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi (art. 479 c.c.).
Il termine per accettare l’eredità
Il chiamato all'eredità, che non ha ancora acquisito la qualifica di erede, ha a disposizione 10 anni, dal momento dell'apertura della successione, per procedere all'accettazione dell'eredità. Trascorso detto termine il suo diritto si estingue.
La rinuncia all’eredità
L’art. 519 c.c. disciplina l’ipotesi di rinuncia all’eredità, la quale deve essere realizzata con atto ricevuto da notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e deve essere poi inserita nel registro delle successioni.
Se, a qualsiasi titolo, l'erede è già, nel possesso dei beni ereditari, la rinuncia deve essere espressa entro tre mesi dall'apertura della successione. Tuttavia, non può più rinunciare all’eredità colui che, quale erede, abbia sottratto o nascosto beni ereditari.
Alcune caratteristiche della rinuncia
La rinuncia all’eredità:
- non può essere assoggettata a termini o condizioni
- non può essere parziale
- se fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni dei chiamati implica l'accettazione dell'eredità
- ha effetto retroattivo, dunque il rinunciante è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.